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Home Diritto Amministrativo

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 165 del 16 febbraio 2023

by Maria Giovanna Bloise - Dott.ssa in Giurisprudenza
10 Agosto 2023
in Diritto Amministrativo
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Massima

“Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, indipendentemente dalla pendenza di un contenzioso civilistico. L’amministrazione non può negare l’accesso in base alla valenza fiscale dei documenti o alla presunta contestazione del testamento. Pertanto, il ricorrente ha il diritto di accedere alla documentazione richiesta per valutare l’utilizzabilità in un’eventuale azione legale di petizione ereditaria. L’annullamento del diniego di accesso e la concessione dell’accesso sono quindi disposti.”

Oppure

“L’amministrazione finanziaria non ha discrezionalità nella determinazione degli atti da esibire, poiché spetta al richiedente stabilire quali documenti siano necessari per autodeterminarsi in relazione alle azioni legali da intraprendere. La valenza puramente fiscale del documento o il fatto che la rappresentazione del patrimonio emerga dal testamento stesso non giustificano il diniego di accesso (ex art 24 L. 241/90). Di conseguenza, il ricorrente ha il diritto di accedere alla documentazione richiesta al fine di valutarne l’utilizzabilità nel contesto di un eventuale contenzioso civilistico. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, annullando il provvedimento di diniego di accesso e condannando l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze a consentire l’accesso del ricorrente alla documentazione richiesta”.

******

Nel caso in esame il TAR Toscana, sez.I, si è pronunciato in ordine al ricorso proposto avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze del 26 luglio 2022, il quale richiamava le argomentazioni del controinteressato.

Il caso di specie riguarda una controversia sull’accesso al testamento olografo di un defunto da parte della ricorrente, che sostiene di essere stata nominata erede universale. Nello specifico la ricorrente ha presentato un ricorso ex art. 116 c.p.a. chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso emesso dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze.

I motivi del diniego di accesso si basavano sulla possibilità per il Giudice civile di ordinare l’esibizione del documento nel contenzioso tra le parti, sulla contestazione presunta del testamento da parte del controinteressato e sulla non necessità del documento, considerata la sua valenza puramente fiscale e il fatto che la rappresentazione del patrimonio del defunto emerge dallo stesso testamento.

Con la sentenza in commento, il TAR Toscana, sez I, rammenta che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche in presenza di un procedimento giurisdizionale in corso. La distinzione tra ‘conoscenza del documento’ e ‘difesa degli interessi del privato’, con il loro collegamento strumentale, dimostra che la pendenza di un procedimento giurisdizionale non preclude la possibilità di richiedere l’accesso ai documenti amministrativi pertinenti. L’accesso difensivo ha una duplice natura giuridica, sostanziale e processuale, e il legislatore ha inteso rendere effettiva e tutelabile l’eventuale illegittimo diniego o silenzio tramite l’azione di accesso prevista dall’articolo 116 del codice di procedura amministrativa. Il TAR ritiene che, nel caso in esame, il richiedente ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, senza che sia necessaria la pendenza di un contenzioso civilistico correlato. Inoltre, i tribunale ha accolto il ricorso sulla base di principi di diritto consolidati. Ha fatto riferimento a due recenti interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 25 settembre 2020, n. 19 e 21) che hanno stabilito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La corte ha sottolineato che la pendenza di un procedimento giurisdizionale non preclude la sperimentabilità del procedimento speciale di accesso, in quanto l’accesso agli atti ha una rilevanza autonoma e non dipende dal contenzioso civile.

ll Tribunale, inoltre, ha evidenziato la distinzione tra l’accesso agli atti e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dal codice di procedura civile. Ha affermato che l’accesso difensivo ha una duplice natura giuridica, sostanziale e processuale, e che il legislatore ha voluto fornire un’azione alla pretesa di conoscenza, rendendo l’eventuale diniego o silenzio un’azione giuridicamente tutelabile e impugnabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. Gli strumenti di acquisizione probatoria nel processo civile, invece, si limitano al contesto processuale e sono soggetti alla valutazione del giudice.

Motivi della decisione

La decisione si basa su tre principali motivi:

  1. La ricorrente ha giustificato chiaramente la propria istanza sulla base della necessità di valutare la documentazione richiesta ai fini dell’instaurazione di (eventuale) giudizio di petizione di eredità, in conformità con la normativa vigente che riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La distinzione fra “conoscenza del documento” e “difesa degli interessi del privato” è stata affrontata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 25 settembre 2020, n. 19 e 21) che ha stabilito che la pendenza di un procedimento giurisdizionale non preclude la sperimentabilità del procedimento speciale di accesso ai documenti amministrativi.

  1. Il secondo motivo di diniego dell’accesso, basato sulla contestazione presunta del testamento da parte del controinteressato e sulla contestazione della legittimazione della ricorrente, non è fondato secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 908; 28 gennaio 2016, n. 317). Il diritto di accesso ai documenti amministrativi assume una rilevanza autonoma e non dipende dal contenzioso civilistico in corso. Nella presente situazione, la ricorrente risulta indicata come erede universale del de cuius nel testamento olografo regolarmente pubblicato, e pertanto ha il diritto di richiedere la documentazione amministrativa per valutarne l’utilizzabilità nel contesto di un eventuale contenzioso civile.

  1. Il terzo motivo di diniego dell’accesso, relativo alla non necessità del documento in quanto la rappresentazione del patrimonio del de cuius emerge dallo stesso testamento, è infondato. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 908; 28 gennaio 2016, n. 317), l’Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità nella determinazione degli atti da esibire. Spetta al richiedente l’accesso stabilire quali atti sono necessari per autodeterminarsi e per intraprendere gli strumenti di tutela adeguati.

– Alla luce di ciò, il tribunale ha ritenuto che la ricorrente avesse un interesse legittimo a prendere visione ed estrarre copia del testamento, indipendentemente dall’instaurazione o meno di un procedimento giurisdizionale e dalla contestazione presunta del testamento da parte del controinteressato. Ha respinto anche l’argomentazione sulla non necessità del documento, sottolineando che la richiesta di accesso si basa sulla necessità di valutare la documentazione per un’eventuale azione legale.

Di conseguenza, il TAR Toscana ha annullato il provvedimento di diniego di accesso emesso dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze e ha condannato l’Agenzia a permettere l’accesso alla documentazione richiesta con le istanze di accesso del 15 giugno e 7 luglio 2022, entro il termine indicato nella sentenza.

Nota

La distinzione tra “conoscenza del documento” e “difesa degli interessi del privato” è rilevante e presenta una connessione di strumentalità reciproca. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, garantito dall’articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, spetta a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La conoscenza del documento consente di acquisire informazioni e dati pertinenti per la tutela dei propri diritti soggettivi o interessi legittimi.

D’altra parte, la “difesa degli interessi del privato” si riferisce alla possibilità per l’individuo di difendere i propri diritti e interessi legittimi attraverso azioni legali. Questo diritto è garantito dall’articolo 24 Cost., che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi.

La distinzione tra questi due diritti, in sostanza, evidenzia che il diritto di accesso ai documenti amministrativi non dipende dalla presenza di un procedimento giurisdizionale in corso. Pertanto, la richiesta di accesso può essere legittimata dalla necessità di valutare la documentazione per un’eventuale azione legale o per la difesa dei propri diritti.

In altre parole, la conoscenza del documento amministrativo fornisce le informazioni necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi del privato, consentendo di acquisire prove, verificare fatti e formulare adeguatamente le argomentazioni legali. Allo stesso tempo, la possibilità di difendere i propri diritti attraverso azioni legali implica il diritto di accedere ai documenti pertinenti per sostenere la propria posizione e argomentazione e va valutata in astratto (ex art. 24 L. 241/90)

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