TAR Lazio, Sezione III bis, sentenza 17 aprile 2025 n. 7659
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali in materia disciplinare (…) non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine perentorio fissato per l’intero provvedimento disciplinare (Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7459)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 80).
Inoltre, in tema di diffamazione, va tenuto conto dal giudice che la condotta da valutare debba riferirsi alle concrete circostanze del fatto, nel senso che debba essere considerata la diffusione e il pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento (cfr. Corte di Cassazione, 19 ottobre 2012, n. 5654; id., 10 febbraio 2015, n. 34178).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento della nota n. -OMISSIS- del 21.4.2021, avente ad oggetto “sanzione disciplinare ai sensi del Regolamento disciplinare per gli studenti del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma”, a firma del direttore del Conservatorio; della nota n. -OMISSIS- del 13.3.2021, avente ad oggetto “provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 3 c. 2 e dell’art. 4 lett. a) del Regolamento disciplinare per gli Studenti del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma”; nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, per l’annullamento e/o la disapplicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento disciplinare per gli studenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma (approvato con Delibera del Consiglio Accademico n. 6 del 26.6.2017).
Con nota prot. -OMISSIS- del 13.3.2021 il direttore del Conservatorio ha contestato al ricorrente che:
“in data 21 dicembre u.s., in occasione della “assemblea aperta a tutta la popolazione studentesca del Conservatorio Santa Cecilia” convocata sulla piattaforma Zoom ID 89792858044 attraverso il profilo Facebook dell’organizzazione denominata “Studenti Insieme per l’arte”, seguita, anche a mezzo Instagram, da un centinaio di persone, anche non appartenenti alla comunità studentesca, e quindi in un contesto pubblico, risulta che Lei abbia pronunciato le seguenti frasi: “qui i docenti sono vittime quanto noi della gestione fallimentare di tutto ciò perché una sola persona è responsabile di tutto quello che ci sta succedendo ed è il direttore maestro -OMISSIS-”.
“I docenti che hanno giustamente le mani legate non hanno la possibilità come noi di potere eccepire di potersi lamentare o di potere fare chissà che cosa”; “perché intanto a loro [ai professori] è stata negata la continuità didattica”;
“alcune classi che in virtù del successo del docente erano particolarmente numerose sono state svuotate per riempire altre classi che in ragione di un docente chiaramente non all’altezza erano assolutamente vuote”;
“tutte le volte che qualcuno ha cercato di spiegare ma perché i corsi non partono è stato tacciato dal direttore e addirittura si è preso un provvedimento disciplinare”;
“il problema non si risolve perché c’è un direttore che è a capo della didattica che ha deciso che le cose vanno così e che nessuno si deve lamentare”;
“Non otterremo mai nulla fintanto che ci sarà questa persona a dirigere il Conservatorio”;
“se pensiamo che il problema singolo di ognuno di noi si possa risolvere chiedendo un favore paradossalmente alla stessa persona che il problema l’ha creato, non arriveremo da nessuna parte.
O ci mettiamo tutti in chiaro che l’unico responsabile di quello che sta succedendo è il direttore -OMISSIS-, oppure non otterremo nulla”;
“-OMISSIS- che chiaramente ha capito perfettamente che l’idea di non rinnovare una consulta dopo un anno e mezzo è stata particolarmente grave e potrebbe pesantemente ritorcersi contro di lui, sta cercando di metterci una pezza sopra”;
“Perché quel sistema [CA e CdA] rimane comunque malato”;
“organi [CA e CdA] che sono pesantemente in mano a -OMISSIS-”;
“[CA e CdA] che sono vilmente protratti verso di lui in cui lui decide tutto”;
“non pensate che all’interno del Consiglio Accademico ci possa essere un pensiero critico rispetto alle cose”;
“Se invece tu chiedi il permesso a -OMISSIS- e -OMISSIS- ti firma un foglio, puoi andare a studiare lì dentro, per cui a discrezione sua, a discrezione sua puoi andare a studiare.
Se sei simpatico chiaramente detto fra parentesi perchè non lo posso dimostrare però è fin troppo ovvio che se sei simpatico puoi andare a studiare nell’aula, viceversa no”;
“è un sistema ad personam in cui lui decide chi favorire oppure no”; “Quindi non vi fate abbindolare da -OMISSIS-”;
“Noi saremo contenti quando ci sarà una maggioranza in CA e in CdA avveduta”;
“la risposta a tutti quanti questi problemi è una sola: che -OMISSIS- si dimetta, che -OMISSIS- la smetta, perché ogni giorno che passa in Conservatorio, è un giorno di guai e disastri”;
“se domani qualcuno di voi, esasperato, arrabbiato, preoccupato per una sua particolare posizione rispetto all’iscrizione in una classe, rispetto al pagamento di una tassa, rispetto all’impellenza della laurea vuole scrivere a -OMISSIS-, si becca il provvedimento disciplinare”;
“il Ministero che è poi l’organo di vigilanza, sarà lui stesso a prendere provvedimenti, in un modo o nell’altro non può fare diversamente e ti assicuro che è quello che lui teme”; “[il direttore] sta cercando di pararsi la faccia coi docenti”;
“[il direttore] sta cercando di ricostruirsi una verginità rispetto ai docenti nuovi che non lo conoscono, che non conoscono le sue malefatte e vorrebbe che non lo conoscessero”;
“quando arriverà al Ministero, ai Direttori Generali che si occupano proprio di questo, una lettera firmata da 330 studenti che chiedono le dimissioni del direttore, conta fino a dieci e poi lo chiamano e gli dicono di dimettersi; questo è un fatto inevitabile”.
Tali esternazioni sono state ritenute suscettibili di integrare, ad avviso del direttore, la “violazione dei doveri degli Studenti di cui all’art. 3 del Regolamento in oggetto”, trattandosi di interventi “altamente lesivi dell’immagine del Conservatorio “Santa Cecilia”, nonché della dignità e dell’immagine del Personale che vi presta servizio, degli Organi di gestione di cui al D.P.R. 132/03 e del Direttore”; ed hanno, perciò, determinato la contestazione dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), in previsione dell’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 5 del medesimo Regolamento; soggiungendosi che “l’illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, a norma dell’art. 7 del citato Regolamento disciplinare”.
Il ricorrente è stato, quindi, invitato a presentarsi in data 18.3.2021 “per essere ascoltato in ordine ai fatti sopra contestati; è sua facoltà farsi assistere da persona di propria fiducia e/o inoltrare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa, anche nel caso fosse impossibilitato a presenziare”.
In occasione dell’audizione il ricorrente si è fatto assistere da un legale, depositando le proprie deduzioni e chiedendo al direttore “chiarimenti in merito alle prove utilizzate per l’apertura dell’odierno procedimento disciplinare”; a tale richiesta il direttore ha risposto che “valuterà se e come rispondere dopo attenta lettura delle deduzioni presentate dall’avvocato (…), ai sensi del regolamento disciplinare”; ed il legale del ricorrente ha chiesto la verbalizzazione di una propria dichiarazione (“prendo atto che la mancata risposta del direttore costituisce conferma di quanto dedotto nelle deduzioni, ossia che l’odierno procedimento è carente di legittima prova”).
Nell’impugnato provvedimento si è, infine, comunicato che “in relazione a quanto contenuto nel prot. -OMISSIS- da lei ricevuto, nella sua audizione lei ha ritenuto di non avere nulla da dichiarare oltre a quanto dedotto dal suo Avvocato in proposito, non mostrando peraltro alcun pentimento rispetto a quanto contestatole.
Le sue affermazioni risultano altamente lesive della dignità e dell’immagine del Conservatorio “Santa Cecilia”, dei Professori e degli Organi di gestione dello stesso Conservatorio, con riferimento ai componenti il Consiglio Accademico, eletti dal Collegio dei Professori, e incorrono nell’infrazione di cui all’art. 3 c. 2 del Regolamento in oggetto, configurando l’illecito disciplinare di cui all’art. 4 c. 1 lett. a) dello stesso Regolamento. Pur rilevando la gravità delle sue affermazioni, degne di ben maggior sanzione, trattandosi del primo provvedimento disciplinare a suo carico, le viene comminata solamente la sanzione di cui all’art. 5 c. 1 lett. d), con l’interdizione temporanea da tutti i corsi per un periodo di 2 (due) mesi. La sanzione verrà registrata nella sua carriera di studente”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “violazione dell’art. 7, n. 1) del regolamento disciplinare – eccesso di potere in tutte le sue forme”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che “il procedimento relativo all’odierna vicenda veniva inopinatamente aperto solo in data 12.03.2021, ancorché l’Assemblea studentesca, per stessa ammissione del Direttore pro tempore, si fosse svolta – e conclusa – già in data 21.12.2020”; ha, quindi, dedotto “la improcedibilità e/o inammissibilità e/o nullità del provvedimento disciplinare quivi impugnato, stante la evidente tardività della contestazione. In via subordinata, si chiede l’annullamento e/o la disapplicazione dell’art. 7, n. 1) del Regolamento Disciplinare secondo cui “1) Il Direttore ricevuta la notizia del presunto illecito dispone l’apertura del procedimento disciplinare”, giacché non prevede, tra l’altro, un’individuazione certa del termine iniziale: onde prevenire pretestuose eccezioni, è evidente che tale termine non può di certo coincidere con il momento della ricezione della notizia del presunto illecito, ben potendo l’evento, come nella odierna vicenda, essersi verificato diversi mesi addietro” (cfr. pag. 11).
2°) “Violazione degli artt. 24, secondo comma e 111 Cost. – sulla violazione dell’art. 10, L n. 241/1990 – sulla violazione dell’art. 7, n. 4) del regolamento disciplinare – eccesso di potere in tutte le sue forme”.
Con tale motivo il ricorrente ha lamentato – sul presupposto che la contestazione è stata a quest’ultimo notificata in data 17.3.2021 e che l’audizione è stata fissata per il giorno successivo – la “violazione dell’art. 7, n. 4) del Regolamento Disciplinare, il quale è chiaro nell’affermare che “Tra la comunicazione e l’audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi”.
Tutto ciò a tutela del principio del contraddittorio procedimentale, onde consentire all’interessato di poter compiutamente “presentare memorie scritte e documenti”, in aderenza con quanto prevede l’art. 10, L. n. 241/1990, espressione, a sua volta, del più generale principio del contraddittorio, così come prefigurato dall’art. 111 Cost.
Si invera, così, una fattispecie del tutto inopinata oltre che manifestamente irragionevole, giacché, in un arco temporale inferiore a 24 ore, lo studente non ha potuto svolgere adeguatamente le proprie difese, con evidente menomazione dell’art. 24, secondo comma, Cost.” (cfr. pag. 13).
Ha, in ogni caso, dedotto l’esiguità del termine di 3 giorni, previsto dalla predetta disposizione regolamentare, di cui ha chiesto l’annullamento o, in subordine, la disapplicazione.
3°) “Violazione dell’art. 2, L n. 241/1990 – sulla violazione dell’art. 7, n. 5) del regolamento disciplinare – eccesso di potere in tutte le sue forme”.
Il ricorrente ha, inoltre, contestato che “il provvedimento è intervenuto in data 21.04.2021, vale a dire 40 giorni dopo la contestazione, datata 12.03.2021 ovvero e, in ogni caso, 35 giorni dopo il momento in cui il ricorrente ha appreso il contenuto della contestazione medesima (17.03.2021). Donde la evidente violazione dell’art. 7, n. 5) del Regolamento Disciplinare, il quale è chiaro nell’affermare che “L’attività istruttoria deve concludersi entro 30 giorni, ed il Direttore può disporne l’archiviazione o adottare uno specifico provvedimento disciplinare”: disposizione di cui ha chiesto l’annullamento o, in subordine, la disapplicazione.
4°) “Violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. – sulla violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. – sulla violazione dell’art. 6-bis, L n. 241/1990 – sulla violazione degli artt. 3 e 7, d.p.r. n. 62/2013 – sulla violazione dell’art. 51 c.p.c. – sulla violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento disciplinare eccesso di potere in tutte le sue forme”.
Il ricorrente ha, ancora, dedotto che “il Direttore pro tempore del Conservatorio è chiaramente e dichiaratamente l’oggetto delle critiche mosse, oramai da diverso tempo, da quasi l’intero corpo studentesco: proprio gli studenti hanno sollevato a più riprese – e per quanto di interesse dell’odierna vicenda, nel corso dell’assemblea studentesca del 21.12.2020 – rilievi riguardanti la scarsa trasparenza amministrativa e gestionale (rilievi, peraltro, come si vedrà meglio nel prosieguo, ampiamente fondati e, come già ricordato, vieppiù addirittura riprodotti finanche in sede parlamentare).
Stando così le cose, trattandosi di critiche riguardanti la sua gestione, il Direttore pro tempore non poteva, pertanto, essere libero da pregiudizi nel contesto disciplinare avviato: non è un caso che, negli addebiti mossi allo studente -OMISSIS-, il medesimo Direttore ha chiaramente constatato ed esplicitato elementi che lo riguardavano direttamente” (cfr. pag. 14).
Ha, perciò, evidenziato che “il Direttore pro tempore del Conservatorio era direttamente coinvolto nella disputa con gli allievi; – il medesimo Direttore era personalmente attinto dal malcontento che circolava (e, circola tuttora, per vero) in ambito studentesco: – lo stesso Direttore non era affatto sereno nel giudizio e, all’atto di avviare il procedimento disciplinare, era altissimo il rischio (come poi, purtroppo, si è verificato) che egli adoperasse i suoi poteri in modo sostanzialmente ritorsivo nei confronti degli studenti che lo avevano (legittimamente) criticato” (cfr. pagg. 17 – 18).
5°) “Violazione degli art. 3 e 6 L n. 241/1990 – sulla violazione degli artt. 22 e 24, L n. 241/1990 – sulla violazione degli art. 5, 6, e 9, reg. UE 2016/679 in relazione all’illecito trattamento dei dati personali – violazione art. 8 carta dei diritti fondamentali dell’UE – eccesso di potere in tutte le sue forme – sul difetto di istruttoria”.
Con tale motivo il ricorrente ha contestato, altresì, che il direttore avrebbe fatto seguire in “data 21.04.2021 (e, quindi, anche in tal caso tardivamente rispetto al termine di 30 giorni entro il quale avrebbe dovuto concludersi l’istruttoria) l’invio di una nota in cui il medesimo Direttore pro tempore, in evidente conflitto di interessi, ha trasmesso “l’estratto della trascrizione dell’audio dell’assemblea degli studenti organizzata dalla SIPA il 21 dicembre 2020, limitatamente agli interventi integrali” dell’odierno ricorrente (…).
Orbene, la nota trasmessa al ricorrente in data 21.04.2021, in accoglimento (tanto preteso quanto tardivo) della domanda di accesso, ai fini del procedimento disciplinare, non può costituire in alcun modo materiale istruttorio lecito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24, co. 7, L. n. 241 del 1990” (cfr. pag. 19).
Ha, quindi, stigmatizzato l’illegittima conduzione del procedimento di accesso agli atti richiesti a fini difensivi.
6°) “Violazione dell’art. 21 cost. – sulla violazione dell’art. 3, L n. 241/1990 – eccesso di potere in tutte le sue forme – sul difetto di motivazione – sulla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità”.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto l’abnormità della sanzione irrogata sottolineando che “è infatti assolutamente pacifico che il Conservatorio S. Cecilia di Roma, a partire dall’anno 2016, vale a dire da quando ha assunto la direzione l’attuale Direttore pro tempore, abbia sofferto inefficienze, ritardi e rovesci giudiziari” (cfr. pag. 21).
Ha, in particolare, ripreso il contenuto di alcune esternazioni del ricorrente, rimarcando che l’esito di alcuni contenziosi ne costituirebbe una plausibile giustificazione.
7°) “Violazione dell’art. 3, L n. 241/1990 – sul difetto di motivazione in relazione ad altro profilo – sull’eccesso di potere in tutte le sue forme – sullo sviamento di potere”.
Da ultimo, il ricorrente ha dedotto che, in riferimento all’assenza di pentimento per quanto accaduto, manifestata nella motivazione dell’impugnata sanzione, troverebbe conferma “che lo scopo del provvedimento amministrativo quivi impugnato è ricattatorio e ritorsivo ed arreca al ricorrente un evidente danno, non potendo lo stesso partecipare per due mesi alle lezioni, nonché sostenere i relativi esami (che abbisognano dell’obbligo di frequenza delle lezioni stesse)” (cfr. pag. 27).
Si sono congiuntamente costituiti in giudizio il Conservatorio Statale di Musica di Roma “Santa Cecilia” ed il Ministero dell’Università e della Ricerca (8.6.2021), che, in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per l’11 aprile 2025, hanno eccepito (cfr. memoria depositata l’11.3.2025) “il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione statale evocata in giudizio (Ministero dell’Università e della ricerca), in ragione del fatto che nel presente giudizio viene in esame l’impugnazione di un provvedimento disciplinare irrogato nei confronti del ricorrente (studente del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma) dal Direttore pro tempore del medesimo Conservatorio”; ed hanno, quindi, chiesto l’estromissione di tale Amministrazione dal giudizio (cfr. pag. 5).
Hanno eccepito, in ogni caso, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che “a fronte della sanzione di due mesi, il ciclo di studi è terminato nel 2021 (con il conseguimento del diploma) ed il ricorrente non è più studente del Conservatorio, ne ha più manifestato volontà di proseguire con gli studi di Canto.
Anzi, va evidenziato come, di fatto, la sanzione abbia avuto un’efficacia meramente “virtuale” giacché: è stata scontata in un periodo in cui non erano in programma esami di profitto (22 aprile – 22 giugno 2021); le lezioni già programmate sono state prima posticipate e poi regolarmente svolte; nello stesso anno accademico (2020/2021) lo studente ha avuto a disposizione ben quattro sessioni d’esame (estiva, autunnale, invernale e straordinaria) e si è diplomato in data 10/6/2022 (sessione straordinaria prevista in relazione all’emergenza pandemica), senza che la sanzione inflittagli abbia comportato alcun “ritardo” nell’acquisizione del titolo di studio.
La Direzione del Conservatorio non ne ha tenuto traccia nel fascicolo personale dello studente che, pertanto, risulta privo di qualsivoglia “macchia”” (cfr. pagg. 6 – 7); nel merito, hanno opposto che “la tempestività della contestazione: va valutata in relazione al momento in cui il titolare del potere disciplinare ha avuto effettiva conoscenza del fatto e non a quello in cui quest’ultimo si è verificato; va intesa in senso relativo poiché, a seconda dei casi, risulta compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo (si pensi, ad esempio, al grado di difficoltà nell’esatto accertamento dell’infrazione che può dipendere da diversi fattori)” (cfr. pag. 10); che, comunque, i termini reputati perentori dal ricorrente sarebbe, all’opposto, ordinatori; che nella specie “sono state sanzionate esclusivamente le propalazioni riferite ai componenti del Consiglio Accademico che è un organo di gestione del Conservatorio eletto da tutti i Professori.
Per le propalazioni riferite in maniera diretta al Direttore, al ricorrente non è stato addebitato alcunché (e, di fatto, il Direttore si è astenuto dall’esercizio del potere ad esso conferito)” (cfr. pag. 12); che “l’assemblea studentesca da cui discende il presente giudizio è stata convocata e pubblicizzata proprio dall’organizzazione di cui faceva parte il ricorrente (SIPA) con annunci urbi et orbi sui social networks Instagram e Facebook (…) che ne hanno messo in evidenza il carattere pubblico, consentendo a chiunque la libera partecipazione attraverso l’utilizzo della piattaforma “Zoom” (ID 897 9285 8044), tant’è che vi hanno preso parte anche soggetti estranei al corpo studentesco del Conservatorio (e persino una docente)” (cfr. pag. 13).
A tali opposizioni ha controdedotto il ricorrente nella memoria di replica (21.3.2025).
All’udienza pubblica dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo pacifico che la sanzione oggetto del contendere – ossia “l’interdizione temporanea da tutti i corsi per un periodo di 2 (due) mesi”, irrogata in data 21.4.2021 – è stata eseguita e che, in ogni caso, il ricorrente si è diplomato presso il Conservatorio di Santa Cecilia: circostanza, quest’ultima, non contestata tra le parti ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.
Nondimeno, avendo lo stesso ricorrente evidenziato nella memoria di replica che “la sanzione della sospensione per due mesi (dal 22 aprile al 21 giugno 2021) – il cui carattere arbitrario e abusivo si confida di aver già dimostrato nell’atto introduttivo del presente giudizio – ha leso la sfera del ricorrente sotto plurimi aspetti, che il successivo conseguimento del diploma non ha cancellato affatto”; e che “il ricorrente ha subito i seguenti danni, il cui risarcimento dovrà richiedere in un successivo giudizio”, devono trovare applicazione i principi statuiti dall’Adunanza plenaria 13 luglio 2022, n. 8, secondo cui “per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori.
Non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.”; e “una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda”.
Tanto premesso, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero dell’Università, tenuto conto che le esternazioni del ricorrente hanno investito non soltanto la gestione del Conservatorio Santa Cecilia, ma hanno, inoltre, riguardato condotte ulteriori e diverse, afferenti alla vigilanza ministeriale, avendo il ricorrente esternato che “il Ministero che è poi l’organo di vigilanza, sarà lui stesso a prendere provvedimenti, in un modo o nell’altro non può fare diversamente e ti assicuro che è quello che lui teme”; “quando arriverà al Ministero, ai Direttori Generali che si occupano proprio di questo, una lettera firmata da 330 studenti che chiedono le dimissioni del direttore, conta fino a dieci e poi lo chiamano e gli dicono di dimettersi; questo è un fatto inevitabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Non colgono nel segno i primi tre motivi, che per affinità tematica possono essere esaminati congiuntamente, dovendosi richiamare il “consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali in materia disciplinare (…) non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine perentorio fissato per l’intero provvedimento disciplinare (Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7459)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 80).
Né la disciplina di cui all’art. 7 del regolamento disciplinare (rubricata “procedimento disciplinare”) può ritenersi affetta da vizi di legittimità, in essa prevedendosi, in particolare, che “il Direttore ricevuta la notizia del presunto illecito dispone l’apertura del procedimento disciplinare.
Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile” (comma 1): disposizione, questa sì, connotata da perentorietà in ragione del fatto che “la giurisprudenza ha precisato più volte che il predetto termine di avvio del procedimento disciplinare ha natura perentoria, attese le esigenze di certezza del diritto sottese all’istituto nonché alla sua finalità di protezione dell’affidamento che il consolidamento dell’elemento temporale è capace di radicare presso l’interessato, ad evitare che questi sia esposto sine die alla valutazione dei medesimi fatti già scrutinati nella sede penale, sia pure ai diversi effetti della eventuale responsabilità disciplinare” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9552).
Nella specie, il direttore del Conservatorio, dopo aver ricevuto notizia dei fatti oggetto di contestazione in data 9.3.2021, ha avviato il procedimento in data 13.3.2021.
Parimenti infondato è, anche, il quarto motivo, posto che l’art. 4 del regolamento disciplinare prevede che “per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto che: a) sia gravemente offensivo dell’immagine del Conservatorio o sia offensivo della dignità di studenti, Direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio”, espressamente includendo il direttore stesso nel novero dei soggetti tutelati quale legale rappresentante dell’istituzione musicale: il che esclude il dedotto e pregiudiziale profilo di incompatibilità, per conflitto di interessi, sulla scorta del quale il ricorrente riterrebbe non esercitabile il potere sanzionatorio.
Senza contare, soprattutto, che nell’impugnato provvedimento si è comunicato al ricorrente che “le sue affermazioni risultano altamente lesive della dignità e dell’immagine del Conservatorio “Santa Cecilia”, dei Professori e degli Organi di gestione dello stesso Conservatorio, con riferimento ai componenti il Consiglio Accademico, eletti dal Collegio dei Professori, e incorrono nell’infrazione di cui all’art. 3 c. 2 del Regolamento in oggetto, configurando l’illecito disciplinare di cui all’art. 4 c. 1 lett. a) dello stesso Regolamento”.
Si può, quindi, passare all’esame del quinto, sesto e settimo motivo, anche questi accomunati dalla contestazione procedurale e sostanziale oggetto del procedimento controverso.
Anche sotto tale profilo, le doglianze del ricorrente sono prive di pregio.
Dall’esame del contenuto delle esternazioni oggetto di trascrizione trasfusa in una perizia giurata, dunque pienamente attendibile, emergono:
1) alcune affermazioni di generale critica per la gestione del Conservatorio (“Non otterremo mai nulla fintanto che ci sarà questa persona a dirigere il Conservatorio”; “se pensiamo che il problema singolo di ognuno di noi si possa risolvere chiedendo un favore paradossalmente alla stessa persona che il problema l’ha creato, non arriveremo da nessuna parte. O ci mettiamo tutti in chiaro che l’unico responsabile di quello che sta succedendo è il direttore -OMISSIS-, oppure non otterremo nulla”), prive di rilevanza offensiva;
2) altre affermazioni riferite alla legalità dell’operato degli organi amministrativi del Conservatorio (“Perché quel sistema [CA e CdA] rimane comunque malato”; “organi [CA e CdA] che sono pesantemente in mano a -OMISSIS-”; “[CA e CdA] che sono vilmente protratti verso di lui in cui lui decide tutto”), nonché all’operato del direttore (“è un sistema ad personam in cui lui decide chi favorire oppure no”; “Quindi non vi fate abbindolare da -OMISSIS-”; “la risposta a tutti quanti questi problemi è una sola: che -OMISSIS- si dimetta, che -OMISSIS- la smetta, perché ogni giorno che passa in Conservatorio, è un giorno di guai e disastri”;“[il direttore] sta cercando di ricostruirsi una verginità rispetto ai docenti nuovi che non lo conoscono, che non conoscono le sue malefatte e vorrebbe che non lo conoscessero”), indubbiamente lesive della dignità e dell’immagine dei predetti soggetti, potenzialmente diffamatorie e calunniatorie.
Già seguendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è formata in tema di diffamazione – mentre, nel presente giudizio, è controversa la lesione dell’immagine e della dignità dei soggetti attinti dalle esternazioni del ricorrente – si deve tenere conto che la condotta da valutare debba riferirsi alle concrete circostanze del fatto, nel senso che debba essere considerata la diffusione e il pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento (cfr. Corte di Cassazione, 19 ottobre 2012, n. 5654; id., 10 febbraio 2015, n. 34178).
Nella specie, le esternazioni del ricorrente sono state propalate nel corso di una diretta sulla piattaforma Zoom ID 89792858044 attraverso il profilo Facebook dell’organizzazione denominata “Studenti Insieme per l’arte”, e, pertanto, ad avviso del Collegio sono pienamente contrastanti con l’art. 3, comma 2 del regolamento disciplinare (“gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, di tutto il personale docente e non docente dell’Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto”).
Sagacemente, ma infondatamente, il ricorrente ha tentato di giustificare la gravità di tali esternazioni richiamando l’esito di alcuni giudizi che, tuttavia, per l’oggetto del contendere (la soppressione della cattedra di tromba; il silenzio sulla richiesta di accesso agli atti; un altro procedimento disciplinare), non avrebbero potuto legittimare l’uso di espressioni così oggettivamente offensive e gratuite, nei termini sopra rappresentati.
Il ricorrente, infatti, avrebbe potuto esprimere i medesimi rilievi sull’efficienza ed efficacia della gestione del Conservatorio senza esondare nelle espressioni che hanno condotto all’irrogazione della sanzione oggetto del contendere.
In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e, comunque, va respinto, nei sensi espressi in motivazione.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.