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Home Diritto Amministrativo

*Commerciale – Servizi pubblici – Servizio idrico integrato, tariffa del grossista e competenza esclusiva dello Stato

by Giuseppe Bisceglia - Avvocato
16 Maggio 2025
in Diritto Amministrativo
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Corte Costituzionale, sentenza 24 aprile 2025, n. 59

PRINCIPIO DI DIRITTO

Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-, quinquies della legge  della  Regione  siciliana  11  agosto  2015,  n.  19  (Disciplina  in  materia  di  risorse  idriche),  sollevate,  in riferimento  all’art.  117,  secondo  comma,  lettere  e ) e s),  della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima

Vanno, altresì’, dichiarate  non  fondate  le  questioni  di  legittimità  costituzionale  dell’art.  2,  commi  1 bis e  1 ter della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, sollevate, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e ) e s),  Cost.,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,  sezione  prima.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

1.– Con le due sentenze non definitive indicate in epigrafe, di identico tenore, il TAR Sicilia dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, introdotti dall’art. 11, comma 1, della legge reg. siciliana n. 16 del 2022.;

Le disposizioni censurate:

  1. a) assegnano alla Giunta regionale la competenza a determinare la tariffa «per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito», su proposta dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità;
  2. b) prevedono che su tale proposta sia acquisito il parere obbligatorio e vincolante di una Commissione idrica regionale – appositamente istituita e composta dal predetto Assessore (che la presiede) e dai presidenti delle assemblee territoriali idriche , che si intende favorevolmente acquisito se non pervenuto entro un certo termine;
  3. c) disciplinano il funzionamento della Commissione e prevedono la gratuità della partecipazione dei suoi membri.;

Nei giudizi principali è stata impugnata la delibera n. 287 del 2023, con cui la Giunta regionale proprio in virtù della competenza riconosciutale dalle disposizioni censurate ha approvato la tariffa per il livello di sovrambito relativa al periodo 2016-2019 e il suo aggiornamento;

Secondo il rimettente sarebbe lesa la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, in relazione alla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, per due diversi profili;

 In primo luogo, la normativa siciliana, nella parte in cui assegna alla Giunta regionale la funzione di determinare la tariffa per la somministrazione idropotabile all’ingrosso, contrasterebbe con gli artt. 142, comma 3, 147, comma 1, e 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006: secondo la disciplina statale, la competenza a predisporre la tariffa del SII, anche per il sovrambito, spetterebbe in via esclusiva all’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, e dunque per la Sicilia alle assemblee territoriali idriche;

 In secondo luogo, le disposizioni regionali, nella parte in cui prevedono una tariffa unica per il servizio di sovrambito, e dunque senza differenziazioni che tengano conto delle peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali interessati e senza coinvolgimento dei rispettivi enti di governo, violerebbero gli artt. 147, comma 1, e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali stabiliscono l’organizzazione del SII sulla base degli ATO con affidamento del servizio ad un unico gestore. Infine, con la terza questione, si deduce che la disposizione di chiusura della novella, che stabilisce la gratuità della partecipazione dei membri alla commissione (art. 2, comma 1-quinquies), sarebbe costituzionalmente illegittima “in via derivata”, perché intimamente collegata alle disposizioni che ne regolano il funzionamento (commi 1-ter e 1-quater);

  1. In ragione della identità delle questioni sollevate con i due provvedimenti di rimessione, i giudizi vanno riuniti per la loro definizione con un’unica pronuncia (da ultimo, sentenze n. 8 del 2025, n. 141 e n. 133 del 2024 e ordinanza n. 21 del 2025). 3. In via preliminare, deve essere precisato, in linea con la costante giurisprudenza costituzionale sul punto, che non inficia l’ammissibilità delle questioni la circostanza che gli atti di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale abbiano la forma della sentenza non definitiva, in luogo dell’ordinanza;

Con tali provvedimenti, infatti, il giudice a quo non ha integralmente definito il procedimento principale e, dopo aver valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria di questa Corte, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) (tra le altre, sentenze n. 33 del 2023, n. 264 del 2022 e n. 218 del 2021);

3.1. Secondo la Regione siciliana, le questioni sarebbero, invece, inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto i ricorsi giurisdizionali sarebbero stati proposti avverso un atto «endoprocedimentale»: la determinazione regionale della tariffa sarebbe, infatti, inefficace perché sottoposta all’approvazione di ARERA, nella specie non ancora intervenuta;

L’eccezione non è fondata. Il rimettente – dinanzi al quale non era stata spiegata apposita eccezione dalle parti resistenti – dà conto, in via preliminare, dell’ammissibilità delle impugnazioni, affermando che «le tariffe in argomento sono immediatamente applicabili anche prima della formale approvazione di ARERA».

Il giudice a quo fonda l’assunto sul dato testuale della delibera della Autorità di regolazione che, ratione temporis, disciplina nel dettaglio il procedimento tariffario, facendo proprio quanto già ritenuto in un precedente del giudice di appello (CGARS, sentenza n. 666 del 2021). Ebbene, l’orientamento adottato dal TAR Sicilia – seppur minoritario nella giurisprudenza amministrativa trova un appiglio nella lettera della disposizione regolatoria applicabile: in particolare, il comma 1, lettera b), dell’art. 9 della delibera ARERA n. 664 del 2015 impone ai gestori del servizio idrico di applicare la tariffa predisposta dagli «Enti di governo dell’ambito o [di] altro soggetto competente» nell’immediato e fino alla sua approvazione da parte dell’Autorità, salvo il successivo conguaglio della differenza tra la tariffa provvisoriamente adottata e quella definitivamente approvata dall’ARERA stessa (art. 9, comma 2);

 La motivazione svolta dal rimettente sulla condizione dell’azione risulta, quindi, non implausibile e, pertanto, è tale da superare il controllo meramente esterno sulla rilevanza affidato a questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 164 del 2023, n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021);

  1. L’esame del merito delle questioni sollevate richiede una breve ricostruzione del quadro normativo in relazione a due aspetti del servizio idrico integrato, essenziali ai fini della decisione: quello relativo alla organizzazione del servizio e quello relativo alla sua tariffa;

 4.1.– Il «servizio idrico integrato» è «costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riuso delle acque reflue» (art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006);

 A partire della legge n. 36 del 1994 (la cosiddetta legge Galli), il SII è stato organizzato sulla base di unità territoriali, i cosiddetti ambiti territoriali ottimali, delimitati dalle regioni secondo il dato territoriale-idrografico e secondo il dato economico-gestionale (art. 8 della citata legge);

L’evocato art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 anche all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ha previsto, al comma 2, lettere b) e c), che le regioni possano modificare le delimitazioni degli ATO, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei principi di unicità della gestione e di adeguatezza delle dimensioni gestionali in base a parametri fisici, demografici e tecnici;

Ancora, l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, ha stabilito che la «dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale;

 Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio […]». Sotto altro profilo, nel solco del superamento della frammentazione della gestione delle diverse attività del ciclo dell’acqua (art. 8, comma 1, lettera b, della legge n. 36 del 1994), il codice dell’ambiente ha previsto che, in ciascun ATO, quei diversi segmenti del servizio debbano essere affidati, salve specifiche deroghe, ad un unico gestore (artt. 147, commi 2, lettera b, e 2-bis, e 149, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006);

 Poiché il SII è un servizio pubblico locale, in ciascuna delle suddette unità territoriali, l’esercizio delle relative funzioni fondamentali spetta agli enti locali, che le svolgono ora per il tramite dell’ente di governo d’ambito (art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006) : ciò, a seguito della soppressione, disposta dall’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», delle Autorità d’ambito territoriale ottimale, alle quali era stato in precedenza affidato l’esercizio delle competenze degli enti locali in materia (art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006);

4.1.1.– In tale cornice normativa dettata dallo Stato con riguardo alle forme di gestione del SII – nella sua competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell’ambiente» (in particolare, sentenze n. 231 del 2020, n. 173 e n. 93 del 2017, n. 32 del 2015 e n. 128 del 2011) – la Regione siciliana è intervenuta dapprima con gli artt. 23 e 69 della legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10 (Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria) e poi, in esito all’entrata in vigore del codice dell’ambiente nonché alle modifiche previste dal legislatore statale in ordine alla delimitazione degli ATO e al suo ente di governo, con la legge reg. siciliana n. 19 del 2015, che ha attuato un riordino complessivo del settore idrico;

 In particolare, la Regione ha suddiviso il proprio territorio in nove ambiti territoriali ottimali, di dimensione provinciale (art. 3, comma 1, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, come attuato dal decreto dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità 29 gennaio 2016, n. 75) corrispondenti ai nove preesistenti ambiti territoriali ottimali delimitati con decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2000, n. 114, secondo quanto previsto dall’art. 69 della legge reg. siciliana n. 10 del 1999 e ha individuato gli enti di governo di ciascun ATO nelle «Assemblee territoriali idriche», composte dai sindaci dei comuni ricompresi nel relativo perimetro territoriale (art. 3, comma 2, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015);

 Tuttavia, le leggi regionali intervenute sulla riorganizzazione del servizio nel territorio siciliano hanno dovuto tener conto dell’esistente assetto delle reti idriche: sin dalla seconda metà del secolo scorso sono state realizzate importanti infrastrutture acquedottistiche che attraversano e servono più province per rispondere alle peculiarità idrografiche di molti territori, in cui le fonti acquifere sono distanti dall’area di consumo. Sul piano organizzativo, la gestione unitaria di tale rete era stata affidata all’Ente acquedotti siciliani (EAS), appositamente istituito dall’art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, recante «Istituzione dell’Ente acquedotti siciliani (E.a.s.)»;

 In tale contesto, i princìpi nazionali della organizzazione del SII con suddivisione in ambiti territoriali ottimali, della non frammentazione della gestione del servizio, prima, e della unicità della sua gestione nell’ATO, poi, hanno richiesto l’adattamento alla specifica realtà regionale.;

In proposito, il legislatore siciliano ha optato per la soluzione organizzativa della separazione della gestione delle varie attività della “fase a monte” del ciclo dell’acqua (il prelievo alla fonte, il trasporto e l’approvvigionamento primario) –quando svolta tramite le reti regionali in una estensione territoriale che “supera” il perimetro degli ambiti territoriali – rispetto alla gestione della “fase a valle” della distribuzione agli utenti delle singole province;

 In particolare, l’attività «di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito» (art. 23, commi 2-bis e 2- ter, della legge reg. siciliana n. 10 del 1999), nonostante la prevista ripartizione in ambiti, è rimasta affidata, in uno alla gestione delle grandi infrastrutture di proprietà regionale, all’EAS. Questo ha così assunto il ruolo di cessionario all’ingrosso della risorsa idropotabile a favore dei gestori del servizio al dettaglio (i cosiddetti grandi utenti), responsabili nei diversi ATO della distribuzione a cittadini, agricoltori e imprese;

 A seguito della messa in liquidazione di tale ente (art. 1 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, recante «Provvedimenti urgenti in materia finanziaria») –la gestione delle grandi infrastrutture di proprietà regionale e il servizio di sovrambito sono stati affidati a Siciliacque spa, società mista costituita dalla Regione, attualmente da lei partecipata e il cui socio privato è stato selezionato con procedura ad evidenza pubblica (art. 9 della legge della Regione siciliana 9 agosto 2002, n. 11, recante «Provvedimenti urgenti nel settore dell’edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l’approvvigionamento idrico»);

 4.2.– In quanto servizio di rilevanza economica, il servizio idrico integrato è erogato dietro un corrispettivo costituito dalla tariffa che «è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”» (art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006);

 A livello nazionale, la sua disciplina si rinviene nelle disposizioni contenute nel codice dell’ambiente, che hanno trovato coerente e puntuale completamento nella normativa che ha stabilito i compiti dell’Autorità preposta alla regolazione e vigilanza del servizio idrico, dapprima individuata nell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (art. 10, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito), poi sostituita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AAEG, in seguito denominata AEEGSI) (art. 21, comma 19, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito) e, infine, ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»);

 Nello specifico, la legislazione statale è intervenuta quanto al procedimento di determinazione della tariffa, prevedendo una sequenza così articolata:

1) l’ARERA predispone il metodo tariffario (o modello tariffario) e, dunque, la formula matematica necessaria per la determinazione della «tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono» (art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006; art. 10, comma 14, lettera d, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e art. 3, comma 1, lettera d, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, dettato in attuazione dell’art. 21, comma 19, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito);

2) il «soggetto competente» predispone la tariffa (art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006) o, secondo diverse terminologie normative, determina o propone la tariffa, e 3), infine, l’Autorità approva le «tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono» (art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006; art. 10, comma 14, lettera e, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e art. 3, comma 1, lettera f, del d.P.C.m. 20 luglio 2012);

Quanto alla prima fase della descritta procedura, a partire dal 2012, nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite, l’Autorità di vigilanza ha approvato apposite delibere di definizione del metodo tariffario e del suo aggiornamento per i diversi periodi regolatori che si sono succeduti;

 Quanto, invece, alla seconda fase, il codice dell’ambiente individua nell’ente di governo d’ambito il soggetto competente a definire la tariffa «all’utenza» (combinato disposto degli artt. 142, comma 3, e 154, commi 1 e 4);

 Dal canto suo, la legge reg. siciliana n. 19 del 2015 ha adottato diverse previsioni tariffarie. In primo luogo, in coerenza con la legislazione statale, ha attribuito alle suddette assemblee territoriali idriche il compito di elaborare «la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico» (art. 3, comma 3, lettera c, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015);

 In secondo luogo, discostandosi dalla normativa nazionale, l’art. 11, comma 1, della medesima legge regionale ha affidato la determinazione del metodo tariffario («compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A.») alla Giunta regionale anziché all’ARERA (allora AEEGSI);

Tuttavia, con la sentenza n. 93 del 2017 questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale ultima norma perché, in «contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del SII», ha sottratto, nello specifico, le attribuzioni riservate all’Autorità di regolazione in relazione alla prima fase del procedimento tariffario (punto 8.1. del Considerato in diritto);

 Da ultimo, il legislatore siciliano è nuovamente intervenuto in tema di tariffe idriche: l’art. 11, comma 1, della legge reg. siciliana n. 16 del 2022 ha inserito i censurati commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies nell’art. 2 della legge reg. siciliana n. 19 del 2015 e, dunque, nell’articolo che assegna alla Regione alcune competenze amministrative in materia idrica;

Il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha impugnato molteplici disposizioni della legge reg. siciliana n. 16 del 2022, per converso, non ha censurato i predetti quattro commi inseriti da essa nell’art. 2 della legge reg. siciliana n. 19 del 2015. 5.– Alla luce di tale quadro normativo, possono ora essere congiuntamente esaminate, perché tra loro interconnesse, le prime due censure, aventi ad oggetto il censurato art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, formulate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.

Le questioni non sono fondate. A tale conclusione conduce l’individuazione dei titoli di competenza spettanti allo Stato e alla Regione siciliana in materia di tariffa idrica, in uno con l’esatta individuazione della specifica portata dell’intervento regionale censurato, che – come si è detto – attribuisce alla Regione il compito di determinare la tariffa unica per il sovrambito.;

5.1.– Quanto al profilo del riparto di competenze, va ricordato che questa Corte, con la citata sentenza n. 93 del 2017, ha chiarito che alla Regione siciliana spetta in materia di servizi pubblici locali una potestà legislativa residuale. Infatti, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) non conferisce alla Regione siciliana potestà legislativa primaria nell’ambito materiale del SII;

L’art. 17, primo comma, lettere h) e i), dello statuto le attribuisce, piuttosto, la competenza legislativa concorrente nella materia dei servizi pubblici, da riqualificare, tuttavia, come competenza legislativa residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. in virtù della «clausola di maggior favore» di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) (punto 2.1. del Considerato in diritto della predetta sentenza; nello stesso senso, sentenza n. 65 del 2019 e, con implicita applicazione di tale regola di riparto, sentenza n. 231 del 2020);

 Pur così qualificato, tale titolo di potestà legislativa trova, tuttavia, un limite nelle competenze legislative esclusive e trasversali dello Stato che, per quanto attiene alla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sono quelle in tema di «tutela dell’ambiente» e di «tutela della concorrenza» (sentenze n. 93 del 2017, n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009).;

5.2.– Quanto alla esatta individuazione della portata della disciplina regionale censurata è necessaria una duplice puntualizzazione. Sul versante oggettivo, le norme regionali sottoposte a scrutinio riguardano la sola fase centrale della procedura tariffaria, quella di determinazione (o predisposizione) della tariffa in controversia. Sul versante soggettivo, le norme di cui si discute non riguardano il corrispettivo applicato dal gestore del servizio all’utenza finale;

 La novella attiene, invece, al “prezzo” applicato dal gestore della distribuzione all’ingrosso agli affidatari del servizio nei singoli ATO (i “grandi utenti”), il cui importo costituisce uno degli oneri operativi che la tariffa all’utenza “al dettaglio” (o “in senso stretto”) deve ricoprire secondo il «principio del recupero dei costi» (art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006). Occorre, però, sin da ora precisare che il corrispettivo spettante al grossista del sovrambito è a sua volta una tariffa di un operatore che svolge una delle attività ricomprese nel servizio idrico integrato (art. 141 cod. ambiente) ed esattamente quella che riguarda il segmento “a monte” del ciclo dell’acqua;

 E proprio in quanto a sua volta tariffa di uno «dei singoli servizi che […] compongono» il SII, secondo la regolazione statale di cui all’art. 3, comma 1, lettere d) ed f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012, l’importo tariffario della distribuzione all’ingrosso è soggetto alla prima e ultima fase della sequenza tariffaria e, dunque, all’applicazione del metodo tariffario e all’approvazione dell’ARERA;

 Ciò trova riscontro nelle delibere adottate dall’Autorità di regolazione che, nei diversi periodi regolatori, hanno espressamente ricompreso nella loro sfera applicativa la «vendita all’ingrosso di acqua» o la «vendita all’ingrosso del [servizio di acquedotto]» e nella giurisprudenza amministrativa chiamata a sindacare queste e altri atti dell’Autorità nella parte in cui hanno riguardato la posizione dei grossisti (Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sezione prima, sentenza 27 febbraio 2023, n. 499; Consiglio di Stato, n. 1958 del 2019; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sezione seconda, sentenza 15 maggio 2014, n. 127). 5.3.– Tanto premesso, il codice dell’ambiente, laddove, con la prima evocata norma interposta (combinato disposto degli artt. 142, comma 3, e 154, comma 4), individua nell’EGATO il soggetto competente a determinare la tariffa «all’utenza», indubbiamente si riferisce propriamente alla tariffa praticata dal gestore (tendenzialmente unico) dell’ATO agli utenti finali. Infatti, è questo corrispettivo ad essere puntualmente disciplinato dall’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi ricavi servono a sostenere, tra gli altri, i costi di gestione e di investimento concernenti le infrastrutture che l’ente di governo ha programmato nello strumento di pianificazione del servizio idrico nell’ATO di riferimento, il «piano d’ambito» (art. 149, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006);

 Tuttavia, secondo il rimettente, la competenza individuata dal parametro interposto «si estenderebbe» al corrispettivo del servizio di sovrambito. L’interpretazione analogica proposta per tale specifica fattispecie non è, però, praticabile per le ragioni che seguono;
L’analogia, con il riconoscimento della competenza dell’EGATO a determinare la tariffa anche del cosiddetto grossista, è consentita se questi approvvigioni un unico ambito, perché, in tal caso, è un operatore che svolge una attività del SII legata al territorio gestito dall’EGATO di riferimento. Tale conclusione trova applicazione nella regolazione ARERA che, all’art. 16, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 656 del 2015, adottata ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che «[l’]EGA [Ente di governo dell’ambito] provvede [alla] predisposizione tariffaria, […] anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza»;

 La stessa esegesi può essere adottata anche se il gestore all’ingrosso rifornisca più ATO, ma con una localizzazione territoriale dell’impianto delimitata. In questo caso, la titolarità della funzione, ancora alla luce del legame tra territorio e struttura acquedottistica, può ritenersi assegnata all’EGATO definito «prevalente» (art. 1 dell’Allegato A di tutte le delibere ARERA di approvazione del metodo tariffario per i diversi periodi regolatori): in questo senso, l’art. 16, comma 3, della sopra citata delibera ARERA prevede, a sua volta, che laddove «un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere […] dell’EGA competente per il gestore servito». Secondo la prospettazione del rimettente, l’estensione analogica della competenza dell’ente d’ambito nella determinazione della tariffa potrebbe essere condotta oltre e, dunque, anche per l’ipotesi, come quella siciliana, in cui il grossista si avvalga di grandi reti acquedottistiche di rilievo regionale a servizio di una pluralità di ambiti: nel qual caso, la competenza andrebbe riconosciuta in favore di tutti gli EGATO attraversati dalla rete acquedottistica, ciascuno con riferimento al segmento impiantistico collocato nel proprio ambito ottimale;

 Diversamente, ritiene questa Corte che l’analogia legis non possa soccorrere per un sovrambito con le caratteristiche proprie del sistema siciliano, in ragione della sua sostanziale diversità rispetto alla fattispecie regolata dal legislatore statale. Infatti, il carattere ultraprovinciale dell’infrastruttura, il suo affidamento ad un solo operatore e la necessità della pianificazione degli interventi di gestione e di investimento della rete nel suo complesso sono elementi che recidono il legame del grossista (e della rete dallo stesso utilizzata) con il territorio del singolo ATO, legame che giustifica la competenza dell’ente d’ambito sulle tariffe dei vari operatori che ivi svolgono le diverse attività del SII;

Ne deriva che, a fronte della mancanza di una disciplina a livello nazionale quanto allo specifico aspetto della tariffa del grossista, la Regione siciliana ha legittimamente esercitato la potestà legislativa residuale che le spetta in materia di servizi pubblici locali. 5.4.– In senso contrario, non può opporsi il limite della ricordata potestà legislativa esclusiva e trasversale dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente quanto alla tariffa idrica (in senso stretto), perché la sola individuazione del soggetto competente a predisporre il corrispettivo dell’ingrosso di sovrambito esula dal suo perimetro applicativo.

Occorre in proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa esclusiva e trasversale non può «essere così pervasiv[a] da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale» (sentenze n. 56 del 2020 e n. 98 del 2017) e il suo esercizio deve rispettare i limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi (sentenze n. 206 del 2024, n. 56 del 2020, n. 137 del 2018, n. 452 e n. 401 del 2007).;

E questi stessi princìpi sono funzionali anche a delimitare l’estensione dell’ambito materiale della potestà legislativa trasversale. Per contro, la disciplina dettata dall’art. 11 della legge reg. siciliana n. 16 del 2022 trova giustificazione nelle descritte specificità dell’assetto delle reti idriche siciliane, secondo adeguatezza e proporzionalità. 5.5.– Deve ancora sottolinearsi che le disposizioni siciliane si inseriscono in termini coerenti nella disciplina nazionale che stabilisce le competenze e il procedimento di determinazione della tariffa. Per un verso, le norme censurate non sottraggono agli EGATO la competenza a predisporre la tariffa all’utenza finale; per altro verso, esse rispettano la sequenza procedimentale tariffaria quale congegnata dal legislatore statale;

 Nello specifico, l’art. 2, comma 1-bis, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, sancendo il «rispetto […] delle competenze dell’[ARERA]» e richiedendo l’invio dello «schema regolatorio» vale a dire degli atti necessari per la predisposizione tariffaria (art. 7 della delibera ARERA n. 664 del 2015 e art. 1 del suo Allegato A, applicabile ratione temporis al processo principale, con disposizioni identiche in tutte le delibere adottate per gli altri periodi regolatori) – è conforme alla disciplina statale e, dunque, sottopone anche la tariffa del sovrambito sia al metodo di calcolo elaborato dall’ARERA, sia, all’esito della sua elaborazione, all’approvazione della stessa Autorità;

 Del resto, secondo quanto si desume univocamente dagli atti di promovimento e dalle difese delle parti, tali norme hanno trovato concreta applicazione in quanto, a seguito della sentenza n. 93 del 2017 di questa Corte, la tariffa del servizio gestito da Siciliacque spa è stata elaborata in applicazione del modello tariffario dell’ARERA e, di seguito, a questa è stata rimessa per l’approvazione;

 Non si rinvengono, pertanto, nella specie i profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. che questa Corte ha riscontrato in relazione ad altre disposizioni regionali relative alla tariffa idrica che, invece, incidevano alterandole o sottraendole sulle competenze stabilite dal legislatore statale (sentenze n. 117 del 2015 e n. 67 del 2013 e, precipuamente per la Regione siciliana, sentenza n. 93 del 2017) o modificavano il procedimento tariffario da questo dettato (sentenze n. 142 e n. 29 del 2010);

5.6.– Infine – con riguardo alla seconda questione prospettata – deve considerarsi che la previsione della tariffa unica non altera neppure, contrariamente a quanto adombrato dal rimettente, il legame tra la tariffa all’utenza finale e «la peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali» in violazione degli artt. 147, comma 1, e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, una volta che sia determinata la tariffa del sovrambito (nella sua unità di grandezza unitaria dell’euro al metro cubo) in misura uguale per l’intera Regione, il costo della cessione all’ingrosso per ciascun ATO sarà calcolato secondo i volumi d’acqua forniti dal grossista ai “grandi utenti”, volumi che rispecchiano in larga parte le differenze tra i diversi territori.;

D’altra parte, la disciplina regionale non manca di coinvolgere gli enti di governo d’ambito tramite la Commissione idrica, chiamata a rendere il parere obbligatorio e vincolante sulla tariffa de qua predisposta dall’Assessore regionale.;

5.7.– In conclusione, con l’art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, il legislatore regionale, nell’esercizio delle sue competenze, ha affidato la funzione di determinazione della tariffa alla Regione in una misura unica per l’intero servizio del grossista regionale. Così facendo, da un lato, ha garantito la visione di insieme nella programmazione e gestione dell’impianto nonché della relativa attività di approvvigionamento primario e, dall’altro lato, ha evitato il rischio che le decisioni sui singoli segmenti della rete siano adottate dai diversi EGATO in ottica parziale e, di conseguenza, con potenziali conflittualità;

6.– La terza questione, avente ad oggetto l’art. 2, comma 1-quinquies, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, è inammissibile, perché irrilevante. Dinanzi al TAR rimettente, infatti, sono state impugnate le determinazioni tariffarie del sovrambito adottate con la delibera regionale, sul parere della CIR acquisito per silenzio assenso, e non si controverte sulla remunerazione della partecipazione dei membri di detta Commissione. Dell’art. 2, comma 1-quinquies, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, pertanto, il giudice a quo non deve fare in alcun modo applicazione.

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