• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Penale

*Estorsione – Circonvenzione di incapace – Somme di denaro sottratte a persona fragile, è estorsione

by Giuseppe Bisceglia - Avvocato
16 Maggio 2025
in Diritto Penale
0
Share on FacebookShare on Twitter

Corte di Cassazione,  Sez.II Penale, ud. dep. 13.05.2025, n. 18096

PRINCIPIO DI DIRITTO

Tra i delitti di cui all’artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia. Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati.
  2. Preliminarmente, deve essere evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del giudice di prime cure, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n.33588 del 13/07/2023, n.m.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv. 280654-01);

 Va, altresì, evidenziato che la modifica dell’art. 606 lett. E) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Rv.273217-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.253099-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01). Questa Corte, infatti, con orientamento (si veda Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018-01; Sez. 6, n.19710 del 3/2/2009, Rv. 243636-01) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità per il reato di estorsione), il vizio di travisamento dei fatti o della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado;

2.1. Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello ha affrontato in maniera puntuale e congrua l’eccezione di fondo sollevata dalla difesa già con l’atto di appello, ossia l‘inconfigurabilità del reato di estorsione non essendoci condotte minacciose da parte di R.F. e di M.C. per estorcere denaro, ma solo una situazione di approfittamento della situazione di fragilità psicologica e facile suggestionabilità della persona offesa, riconducibile alla fattispecie meno grave dì cui all’art. 643 cod. pen.;

 La sentenza di appello, richiamando quanto già valutato dal Tribunale di Bari, ha ritenuto pienamente attendibile la persona offesa «….la quale ha descritto con chiarezza plurime condotte poste in essere dal R.F.. da solo o insieme ad altri, senz’altro idonee a ingenerare nel destinatario il timore di subire mali ingiusti se non avesse soddisfatto le richieste di denaro;

 In proposito va condivisa la valutazione operata dalla sentenza appellata, secondo cui il P. ha reso una deposizione logica, coerente, circostanziata e priva di contraddizioni intrinseche ed estrinseche, ne sono emersi elementi sulla cui base ipotizzare un suo intento calunnioso verso gli imputati, deponendo anzi in senso contrario il lungo lasso di tempo in cui l’uomo, confidando nell’amicizia e buona fede, ha evitato di denunciarli»; ed ancora: «Neppure può condividersi, poi, la doglianza dell’appellante di inattendibilità del teste Z., fondata sul fatto che egli ha dichiarato di aver riconosciuto il R.F. come autore di due minacce telefoniche..», dato che ne aveva riconosciuto la voce in quanto era un vicino dei suoi genitori e quindi vi era una pregressa conoscenza. Si tratta di argomentazioni che non presentano vizi di manifesta illogicità né di contraddittorietà, in quanto la mancata iniziale denuncia nei confronti degli imputati non vuole dire, come sostiene la difesa, che non vi siano state, in un momento successivo, delle condotte esplicitamente minacciose che hanno, quindi, determinato la vittima a sporgere denuncia, anche grazie al sostegno “morale” datogli dall’avvocato O.Z., testimone chiave per confermare la piena credibilità della persona offesa avendo assistito personalmente ad alcune telefonate minacciose (si vedano le pagg. 9-11 delle trascrizioni dibattimentali). L’eccezione della difesa è inammissibile perché ripropone rilievi già esaminati dalla sentenza impugnata, sostanzialmente al fine di ottenere dalla Cassazione una rivalutazione nel merito delle prove utilizzate dai giudici di primo e secondo grado, compito che esula, come detto, dal controllo di legittimità sulla tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata;

2.2. Né le deduzioni difensive possono trovare accoglimento sotto il profilo della dedotta violazione di legge, nella specie dell’art. 629 cod. pen., ove si prospetta la tesi secondo cui la circonvenzione di incapace potrebbe essere realizzata anche con condotte di violenza morale o anche di intimidazione, idonee a suggestionare la persona psicologicamente fragile tanto da indurla a compiere atti di disposizione patrimoniali per lei dannosi. A sostegno della propria tesi la difesa richiama un precedente giurisprudenziale, la cui massima ha affermato: «In tema di circonvenzione di incapace, la condotta di induzione, che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa, può concretizzarsi anche attraverso comportamenti che implicano il ricorso a forme di violenza morale, estrinsecantisi in atti di intimidazione del soggetto passivo idonei a ridurne od eliminarne la capacità di autodeterminarsi, che, pur senza trascendere nella violenza fisica o nella minaccia che caratterizzano il diverso delitto di estorsione, rendono tuttavia la suggestione e la conseguente induzione meno facilmente resistibile da parte della vittima, (così Sez.2, n. 18997 del 27/04/2021, Rv. 281231-01);

Tuttavia, a parte il fatto che si tratta di una decisione isolata, essa non risulta in realtà in contrasto con i principi giurisprudenziali che regolano la distinzione tra le due fattispecie penale, l’estorsione e la circonvenzione di persona incapace, in quanto afferma, comunque, che le condotte che si concretizzano in atti inequivoci di violenza fisica o di minaccia integrano inevitabilmente l’ipotesi dell’estorsione;

 Giova ricordare, infatti, che la Suprema Corte in più occasioni ha affermato il principio secondo cui: «Tra i delitti di cui all’artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia;

Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato», (così Sez.2, n.21977 del 28/04/2017, Rv. 269799-01; conf. Sez.2, n.13488 del 16/03/2005, Rv.231158-01);

 L’esistenza di condotte violente e/o minacciose per ottenere illecitamente somme di denaro, esclude ex se la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace, anche nell’ipotesi in cui la vittima versi in una situazione di deficienza psichica;

Nel caso di specie, peraltro, nei riguardi della persona offesa è stato sottolineato, anche dalla Corte territoriale, che il P. si trovava in una situazione di fragilità emotiva, di malattia e di solitudine, ma non è mai stato accertato che egli versasse in una situazione di deficienza psichica, né mai la difesa ha allegato documentazione a sostegno di una tale ipotesi che è rimasta, dunque, meramente congetturale. Anche sotto questo profilo il primo motivo di ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato.

2.3. Il quarto motivo di ricorso è al pari inammissibile, in quanto il dedotto travisamento della prova relativo alla testimonianza resa dall’agente di P.G., S.A., non presenta i caratteri della decisività ai fini della valutazione complessiva del solido quadro probatorio descritto dalla sentenza, che si basa, come già sottolineato, sulle dichiarazioni della persona offesa e su quelle del teste Z. ritenute pienamente attendibili (cfr. Sez.6, n. 10795 del 16/02/2021, rv.281085-01; Sez.3, n.2039, del 02/02/2018, dep.2019, Rv.274816-07);

  1. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Advertisement Banner
Next Post

*Procedimento - Buon andamento, economia processuale, principio di conservazione degli atti e rapporti tra annullamento e convalida

*Responsabilità amministrativa, revoca legittima di atti, responsabilità precontrattuale

Soggetti pubblici e privati – Enti locali – Mandato – Il divieto del terzo mandato è un principio fondamentale che vincola i legislatori regionali

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

Soggetti pubblici e privati – Enti locali – Mandato – Il divieto del terzo mandato è un principio fondamentale che vincola i legislatori regionali

16 Maggio 2025

*Responsabilità amministrativa, revoca legittima di atti, responsabilità precontrattuale

16 Maggio 2025

*Procedimento – Buon andamento, economia processuale, principio di conservazione degli atti e rapporti tra annullamento e convalida

16 Maggio 2025

*Estorsione – Circonvenzione di incapace – Somme di denaro sottratte a persona fragile, è estorsione

16 Maggio 2025

*Commerciale – Servizi pubblici – Servizio idrico integrato, tariffa del grossista e competenza esclusiva dello Stato

16 Maggio 2025

*Europa – Stranieri – Paesi terzi “sicuri” e designazione appannaggio dei singoli Stati membri UE

16 Maggio 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept