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*Industria e commercio – Concorrenza – Assicurazione – Non è pubblicità comparativa il servizio di comparazione online dei prodotti o servizi forniti da un’impresa

by Calanna Laura
18 Giugno 2025
in Diritto Civile
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Corte di Giustizia UE, sentenza del 8 maggio 2025 (causa C-697/23), HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse

PRINCIPIO DI DIRITTO

L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/114 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «pubblicità comparativa», di cui a tale disposizione, un servizio di comparazione online di prodotti o di servizi forniti da un’impresa che non è un «concorrente» ai sensi di detta disposizione, vale a dire che non offre essa stessa i prodotti o i servizi che confronta e che opera, di conseguenza, su un mercato di prodotti o di servizi distinti. Lo stesso vale quando tale impresa agisce in qualità di intermediario e consente ai consumatori di concludere contratti con imprese che propongono i prodotti o i servizi interessati, senza operare essa stessa sul mercato di tali prodotti o di tali servizi.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21).
  2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la HUK-COBURG HaftpflichtUnterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (in prosieguo: la «HUKCoburg») e la Check24 Vergleichsportal GmbH e a. (in prosieguo, congiuntamente: la «Check24») in merito a una domanda di cessazione di un sistema di comparazione online mediante un rating sul sito Internet gestito da queste ultime.
  3. Contesto normativo Diritto dell’Unione

3.1. L’articolo 1 della direttiva 2006/114 così dispone: «La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa».

3.2. L’articolo 2, lettera c), di tale direttiva così recita: «Ai sensi della presente direttiva si intende per (…) c) «pubblicità comparativa», qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;»

3.3. L’articolo 4 della citata direttiva così dispone: «Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora rispetti le seguenti condizioni: che essa (…)

  1. b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
  2. c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
  3. d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; (…)
  4. h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente».

3.4. L’articolo 5 della medesima direttiva enuncia, al suo paragrafo 1, primo comma, quanto segue: «Gli Stati membri assicurano la disponibilità di mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell’interesse dei professionisti e dei concorrenti».

  1. Diritto tedesco

4.1. L’articolo 6 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), del 3 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1414), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UWG»), così dispone: «(1) Per pubblicità comparativa si intende qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente. (2) Agisce in modo sleale chiunque faccia pubblicità comparativa se quest’ultima: (…) 2. non riguarda oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative o il prezzo di tali beni o servizi; (…)». Procedimento principale e questione pregiudiziale […]

  1. Il giudice del rinvio ritiene che la questione se l’articolo 6, paragrafo 2, punto 2, dell’UWG vieti in generale un confronto mediante punteggi […] dipenda dall’interpretazione dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114.

5.1. Tale giudice ritiene, anzitutto, che un punteggio sia una cifra che, di per sé, non fornisce al consumatore un’informazione sul prodotto confrontato sufficientemente importante da comportare una decisione di acquisto, cosicché tale punteggio non costituisce una caratteristica di un prodotto, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114.

5.2. Essa osserva, poi, che l’attribuzione di punti o di punteggi è un atto soggettivo, mentre tale disposizione richiede espressamente un confronto oggettivo. A suo avviso, una siffatta obiettività è richiesta parallelamente alla verificabilità e deve quindi avere un significato autonomo, indipendente da quest’ultima.

5.3. Peraltro, il giudice del rinvio rileva che la direttiva 2006/114 offre, in linea di principio, una visione positiva della pubblicità comparativa sotto l’aspetto della concorrenza e della politica di tutela dei consumatori, e che essa mira unicamente a tutelare i consumatori e i concorrenti dagli eventuali svantaggi di tale pubblicità. In tali circostanze, le condizioni previste all’articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114 devono, secondo tale giudice, essere interpretate in senso ampio.

5.4. Infine, detto giudice considera che un sistema di rating o di attribuzione di punti consente una comparazione sintetica di un gran numero di criteri e può quindi costituire un aiuto per il consumatore nell’ambito di operazioni di acquisto complesse.

  1. In tali circostanze, il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

6.1. «Se l’articolo 4, lettera c), della direttiva [2006/114] debba essere interpretato nel senso che le condizioni per una pubblicità comparativa lecita ai sensi di detta disposizione possono essere soddisfatte anche se il confronto viene eseguito tramite un sistema di valutazione o di attribuzione di punti».

  1. Sulla questione pregiudiziale 22 Si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se necessario, a riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte ha, infatti, il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici [sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) C-555/18, EU:C:2019:937, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

7.1. Di conseguenza, anche se, sul piano formale, la questione sollevata si riferisce all’interpretazione dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114, in particolare alla questione se le condizioni costitutive di una pubblicità comparativa lecita possano essere soddisfatte anche quando un confronto è effettuato mediante un sistema di valutazione o di attribuzione di punti, una siffatta circostanza non osta a che la Corte fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire il procedimento principale. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale [v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) C-555/18, EU:C:2019:937, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

  1. Nel caso di specie, in considerazione degli elementi che emergono dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre esaminare se un servizio di comparazione online di prodotti assicurativi fornito da un’impresa possa essere considerato una «pubblicità comparativa», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/114, e, eventualmente, se una siffatta forma di pubblicità soddisfi i criteri di liceità stabiliti da tale direttiva.

8.1. Tale articolo 2, lettera c), di detta direttiva definisce la nozione di «pubblicità comparativa» come «qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente».

8.2. A tal riguardo, la Corte ha già precisato che l’elemento specifico della nozione di pubblicità comparativa è costituito dall’identificazione di un concorrente dell’operatore pubblicitario o dei beni e/o servizi da lui offerti (sentenze del 19 aprile 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, EU:C:2007:230, punto 27, e del 18 novembre 2010, Lidl, C-159/09, EU:C:2010:696, punto 30).

8.3. Pertanto, come correttamente sottolineato dalla Commissione europea, è quindi determinante, nel caso di specie, sapere se un gruppo di società che offrono servizi di comparazione online di prodotti assicurativi possa essere qualificato come «concorrente», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/114, di un gruppo assicurativo. […]

8.4. A tal riguardo, occorre rilevare che né tale disposizione né alcun’altra disposizione di detta direttiva contengono una definizione della nozione di «concorrente».

8.5. Per quanto riguarda tale nozione di «concorrente», occorre ricordare che la Corte ha già precisato che la qualità di imprese concorrenti di cui alla nozione di pubblicità comparativa si basa, per definizione, sulla sostituibilità dei beni o dei servizi che tali imprese offrono sul mercato (sentenze del 19 aprile 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, EU:C:2007:230, punto 28, e del 18 novembre 2010, Lidl, C-159/09, EU:C:2010:696, punto 30).

8.6. È per tale motivo che l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2006/114 subordina la liceità di una pubblicità comparativa alla condizione che essa confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, EU:C:2007:230, punto 29).

8.7. Peraltro, come la Corte ha già dichiarato, il fatto che taluni prodotti siano, in una certa misura, idonei a soddisfare bisogni identici consente di ammettere un certo grado di sostituibilità reciproca (sentenza del 19 aprile 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, EU:C:2007:230, punto 30, e del 18 novembre 2010, Lidl, C-159/09, EU:C:2010:696, punto 32).

8.8. Infine, la valutazione concreta di tale grado di sostituibilità, che compete ai giudici nazionali e va condotta alla luce degli obiettivi della direttiva 2006/114 e dei principi enucleati nella giurisprudenza della Corte, presuppone la verifica dei criteri per accertare un rapporto di concorrenza tra almeno una parte della gamma di prodotti offerti dalle imprese interessate (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, EU:C:2007:230, punto 33). […]

  1. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/114 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «pubblicità comparativa», di cui a tale disposizione, un servizio di comparazione online di prodotti o di servizi forniti da un’impresa che non è un «concorrente» ai sensi di detta disposizione, vale a dire che non offre essa stessa i prodotti o i servizi che confronta e che opera, di conseguenza, su un mercato di prodotti o di servizi distinti. Lo stesso vale quando tale impresa agisce in qualità di intermediario e consente ai consumatori di concludere contratti con imprese che propongono i prodotti o i servizi interessati, senza operare essa stessa sul mercato di tali prodotti o di tali servizi.

 

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