• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Civile

Licenziamento dichiarato illegittimo

by Giulio Bacosi - Avvocato dello Stato in Roma
31 Maggio 2024
in Diritto Civile, News
0
Licenziamento dichiarato illegittimo
Share on FacebookShare on Twitter

Dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, quale efficacia temporale spiega la pertinente sentenza sui rapporti coinvolti?

In presenza di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e dichiarato illegittimo “per insussistenza del fatto”, come opera la tutela del lavoratore a seguito dei più recenti pronunciamenti della Corte costituzionale sul noto art.18 dello Statuto, anche con riguardo al c.d. obbligo di repêchage?

Risponde brevemente a queste domande Cass, Sezione Lavoro, ordinanza 23 maggio 2024, n.14482

  1. È […] fondato l’unico motivo del ricorso principale.
  2. Tale censura dev’essere esaminata in conformità all’attuale assetto normativo dell’art. 18 l. n. 300/1970, come definito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022.

10.1. In proposito, infatti, occorre ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l’efficacia delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge, quali quelle che qui vengono in considerazione, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, mentre tale efficacia si dispiega pienamente in tutte le altre ipotesi (così, nella motivazione, Cass., sez. lav., 2.12.2022, n. 35496 ed ivi il richiamo ai precedenti in senso conforme).

10.2. Orbene, le richiamate sentenze costituzionali sono intervenute sul precedente quadro normativo relativo alla tutela applicabile in presenza di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo del quale sia dichiarata la illegittimità “per insussistenza del fatto” alla base dello stesso. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7, secondo periodo, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, lett. b), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” invece che “applica altresì” –la disciplina di cui al medesimo art. 18, comma 4.  La sentenza costituzionale n. 125/2022, con prospettiva ancor più radicale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, della L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, lett. b), limitatamente alla parola “manifesta”.

10.3. Dunque, come già considerato in diverse decisioni di questa Sezione (v. Cass. n. 35496/2022 cit., ma anche in termini id., 11. 11.2022, n. 33341; 20.10.2022, n. 30970), il testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, quale risultante all’esito degli interventi della Corte costituzionale comporta che in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo il giudice deve applicare la tutela di cui all’art. 18 cit. comma 4, quale risultante dalla novella della L. n. 92 del2012, implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un’indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo.

  1. E, per orientamento consolidato di questa Corte, riaffermato anche nel vigore della modifica del testo dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, introdotta dalla L. n. 92 del 2012, fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalleragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa siadall’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (v. i precedenti richiamati nella motivazione della già cit. Cass. n.35496/2022, ma anche in termini n. 30950/2022 e n. 33341/2022 pure cit.), e tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022 cit., dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (L. n. 604 del 1966, art. 3) ha precisato che “Il fatto che è all’origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore”.
Advertisement Banner
Next Post

*Diritti fondamentali – Processo – Diffamazione a mezzo stampa, scriminante del diritto di cronaca e attribuzione della qualifica di imputato o indagato – Rimette alle SSUU

*Urbanistica ed edilizia - PRG, attuazione mediante lottizzazione, PPEP, oneri di urbanizzazione, natura reale propter rem e limiti all'applicabilità ai successivi acquirenti

L’ATTIVITÀ DI ADVOCACY DELLA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA ED IL SUO POTERE DI LEGITIMATIO AD CAUSAM

L’ATTIVITÀ DI ADVOCACY DELLA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA ED IL SUO POTERE DI LEGITIMATIO AD CAUSAM

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

Soggetti pubblici e privati – Enti locali – Mandato – Il divieto del terzo mandato è un principio fondamentale che vincola i legislatori regionali

16 Maggio 2025

*Responsabilità amministrativa, revoca legittima di atti, responsabilità precontrattuale

16 Maggio 2025

*Procedimento – Buon andamento, economia processuale, principio di conservazione degli atti e rapporti tra annullamento e convalida

16 Maggio 2025

*Estorsione – Circonvenzione di incapace – Somme di denaro sottratte a persona fragile, è estorsione

16 Maggio 2025

*Commerciale – Servizi pubblici – Servizio idrico integrato, tariffa del grossista e competenza esclusiva dello Stato

16 Maggio 2025

*Europa – Stranieri – Paesi terzi “sicuri” e designazione appannaggio dei singoli Stati membri UE

16 Maggio 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept