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*Obbligazioni e contratti – Carenza di rapporto contrattuale e ammissibile azione di ingiustificato arricchimento

by Rosanna Andreozzi - Avvocato
8 Maggio 2025
in Diritto Civile
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Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 30 aprile 2025 n. 11336

PRINCIPIO DI DIRITTO

Va ribadito il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.

Alla luce di quanto sopra affermato dalle Sezioni Unite, va ritenuta pienamente ammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento anche in esito alla comprovata carenza del rapporto contrattuale, il quale sia rimasto escluso per il rigetto della domanda principale fondata sul presupposto della sussistenza e validità di quel medesimo rapporto contrattuale.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

[…]

  1. Il ricorso non è fondato.

2.1. Non fondati sono i primi due motivi, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente.

Le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo un contrasto in precedenza apparso nella giurisprudenza di questa Corte, hanno affermato che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico”.

E, in applicazione di detto principio, hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest’ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell’obbligo di buona fede da parte del convenuto.

Conforme al suddetto principio è la sentenza impugnata, con la quale la corte salernitana, alla stregua del giudice di primo grado, ha ritenuto che dalle emergenze processuali non è risultato provato il conferimento di un incarico professionale, ma, correggendo la sentenza di primo grado, dato atto che il B.B. aveva eseguito la progettazione oggetto di causa ed aveva presentato detta progettazione (con le firme dei da lui ritenuti committenti) al Comune di Altavilla Silentina (che l’aveva approvata, consentendo agli odierni ricorrenti di realizzare quanto progettato dal B.B., come accertato dall’espletata consulenza tecnica), ha ritenuto fondata la domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata dal B.B.

Infatti, in virtù di quanto statuito dalla richiamata pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte, pienamente ammissibile deve dirsi l’azione di ingiustificato arricchimento anche in esito alla comprovata carenza del rapporto contrattuale, il quale sia rimasto escluso per il rigetto della domanda principale fondata sul presupposto della sussistenza e validità di quel medesimo rapporto contrattuale.

2.2. Inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo – che, in quanto entrambi relativi alla posizione della cooperativa, sono pure qui trattati congiuntamente.

In disparte la singolarità di una domanda di ” indirizzamento” di una condanna (senza, cioè, perspicua e univoca indicazione della relativa causa petendi e dello stesso tenore del petitum), vero è che nella sentenza impugnata la corte territoriale ha affermato che uno degli accordi contenuti nel preliminare, rimasto senza esito, erano “le spese tecniche per la realizzazione dell’intervento edilizio sul fondo gravassero esclusivamente sulla società in quanto unico soggetto ad esso interessato”.

Senonché, dal giudizio di merito non è risultato che la cooperativa IL SOGNO abbia acquisito il progetto realizzato dal B.B. o abbia realizzato immobili, fruendo dell’attività professionale di quest’ultimo, ragion per cui la corte ha correttamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva della cooperativa (che è rimasta contumace).

E la corte territoriale – dopo aver dato atto (p. 8) che la cooperativa “all’epoca della stipula del contratto preliminare, era il soggetto interessato alla realizzazione del progetto, delle cui spese si era assunto l’onere” – ha altresì ritenuto (p. 11) che “le risultanze processuali non consentono poi di affermare che l’incarico di progettazione sia stato conferito all’ing. B.B. dalla Cooperativa”.

Orbene, sulla base di tali accertamenti in punto di fatto, in quanto tali qui incensurabili, è evidente come sia rimasta esclusa, a maggior ragione dopo il pacifico inadempimento del preliminare, qualunque obbligazione contrattuale in capo ad ognuna delle parti del medesimo, a maggior ragione nei confronti del professionista ad esso estraneo.

Tanto basta a privare di fondamento le censure in esame.

  1. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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