Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 25 marzo 2025, n. 7924
PRINCIPIO DI DIRITTO
Anche quando la causa, per la quale il difensore nominato per una parte beneficiata del gratuito patrocinio, rientri nella giurisdizione di un giudice speciale, la controversia sulla contestazione del decreto di liquidazione delle spese legali del difensore, ex art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011 spetta sempre e comunque al giudice ordinario.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- Con Ordinanza sul regolamento di giurisdizione, iscritto nel R.G. al n. 24401 del 2023, sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria con ordinanza dell’11 ottobre 2023, n. 905 nel procedimento vertente tra:
A.A., (Omissis), ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Martucci, presso il cui studio, in R (Omissis) domicilia -Ricorrente
Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. – Resistente non costituito in questa fase Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Crotone – Intimata.
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Francesco Federici nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025;
Lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Mauro Vitiello, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario.
- Svolgimento del processo
A A.A., che aveva difeso Cosentino Cesare, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella causa proposta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone, e poi dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, fu complessivamente liquidata la somma di Euro 800,00 oltre accessori per compensi professionali.
La liquidazione, ritenuta non corrispondente a quanto spettante, secondo i parametri ministeriali indicati nel DM n. 55 del 2014, ratione temporis vigenti, fu impugnata dinanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme prescritte dall’art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
L’ ufficio, con ordinanza del 17 gennaio 2023, disattese il ricorso, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria, quale autorità giudiziaria che aveva pronunciato il provvedimento di liquidazione opposto.
La A.A. riassunse la causa dinanzi al giudice tributario.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, con ordinanza n. 905/01/2023 dell’11 ottobre 2023, declinò a sua volta la giurisdizione, ritenendo la materia contesa nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha dunque sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione dinanzi a questa Corte, ex art. 59, comma 3, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Si è costituita la sola A.A., dichiarando di ritenere la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre nessuna difesa è stata articolata in questa fase dal Ministero della Giustizia, pur costituito per il merito.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, nella quale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
Il regolamento, già discusso nell’adunanza camerale del 23 aprile 2024 e rinviato con ordinanza interlocutoria per opportuni approfondimenti della materia, è stato deciso nell’adunanza camerale del 18 febbraio 2025.
- Motivi della decisione
Deve riconoscersi la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Questa Corte, a sezioni unite, occupandosi del conflitto negativo di giurisdizione, insorto tra giudice ordinario e amministrativo, ha già affermato che nelle controversie che attengono all’opposizione avverso i decreti di liquidazione, ex art. 170 del D.P.R. 115 del 2002 , la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Sez. U, 23 dicembre 2016, n. 26907; 20 luglio 2019, n. 20405).
Nei menzionati precedenti si è affermato che quello al compenso professionale è un diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo, perché l’art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011, pur se prevede che il ricorso si propone al “capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”, deve qualificarsi come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione. La norma, infatti non ha introdotto alcuna ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, diversamente opinando, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2 Cost., avverso le decisioni di quest’ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Trattandosi di controversia in materia di diritti soggettivi, sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.
I principi appena enunciati, sebbene in tema di conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario, hanno una valenza che travalica quella specifica ipotesi, essendo suscettibili di estensione ad ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici speciali.
Essi sono stati di recente ribaditi anche per le controversie attribuite al giudice tributario, essendosi affermato che spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione, proposta ex art. 15 del D. Lgs. N. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesso di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorchè la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario (Cass., 1 febbraio 2023, n. 3027/2023).
Nella pronuncia si sottolinea che l’opposizione al decreto di liquidazione, ancorché emesso da un giudice speciale quale quello tributario, “ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario (Cass., S.U. n. 19161/2009 ). Ne deriva che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo – avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso – e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al giudice a quo. Non sussiste quindi alcuna “connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base” (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96)”.
In conclusione, anche quando la causa, per la quale il difensore nominato per una parte beneficiata del gratuito patrocinio, rientri nella giurisdizione di un giudice speciale, la controversia sulla contestazione del decreto di liquidazione delle spese legali del difensore, ex art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011 spetta sempre e comunque al giudice ordinario.
Quanto alla regolazione delle spese, considerando che l’originario ricorrente si è dichiarato favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre l’altra parte, costituita del giudizio di merito, non ha inteso intervenire in questa fase, non trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ.
In riferimento al regolamento d’ufficio della giurisdizione, ai sensi dell’ art. 59 della L. n. 69 del 2009, si è infatti affermato che il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla Suprema Corte è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo pertanto rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che può dirsi vittoriosa, e ha diritto alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione sull’esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l’avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto. Al contrario, non deve procedersi alla regolazione delle spese nell’ ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte (Sez. U, 26 settembre 2018, n. 23143).
Nel caso di specie, anche la parte che ha depositato memoria di costituzione nella presente fase, mostrandosi favorevole alla statuizione poi assunta dalla Corte, aveva comunque riassunto il giudizio dinanzi al giudice tributario, in concreto omettendo di impugnare la pronuncia del Tribunale ordinario di Catanzaro, declinatoria della giurisdizione. Così che, a fronte di un regolamento di giuridizione sollevato d’ufficio, non può comunque ritenersi parte vittoriosa rispetto a chi non ha assunto alcuna posizione difensiva – neppure costituendosi in questa fase contraria- alla situazione dichiarata da questa Corte ai sensi dell’art. 59, L. n. 69 del 2009.
La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza declinatoria della giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, rimettendo le parti dinanzi a quell’ufficio.