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* Processo – Lavoro – Compatibilità tra l’art. 127 c.p.c. ed il rito del lavoro

by Calanna Laura
7 Luglio 2025
in Diritto Civile
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Corte di Cassazione, Sez. Unite Civile, sentenza 30 giugno 2025 n. 17603

PRINCIPIO DI DIRITTO

Con riferimento all’art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle
modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma goveri la sola fase processuale propriamente decisoria; (ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte; (ii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere riassunta nell’interrogativo se l’art. 127-ter cod. proc. civ. sia applicabile al procedimento disciplinato dal Titolo IV del Libro I del codice di rito, che stabilisce “Norme per le controversie di lavoro” (artt. 409 e seg. cod. proc. civ.), oltre che al procedimento regolato dai commi 47 e seg. dell’art. 1 della L. n. 92 del 2012, rispetto al quale, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano comunque le norme sul rito del lavoro.

1.1. Invero il riferimento della sentenza alla “normativa relativa al Covid 19” non è
significativo, avendo la corte d’appello in concreto applicato la normativa vigente a quel momento, tale essendo appunto l’art. 127-ter cod. proc. civ.,

così come d’altronde colto dalla ricorrente nei motivi di censura.

  1. Il problema è affrontato in relazione al testo dell’art. 127-ter cod. proc.
    civ. anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”. Il d.lgs. n. 164 del 2024 (breviter d.lgs. correttivo) ha modificato, per quanto di interesse, gli artt. 127-ter e 128 cod. proc. civ., e su questo si tornerà più avanti.

2.1. Ma in base all’art. 7, primo comma, esso si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28-2-2023. Mentre nel caso concreto il procedimento è
stato incardinato in sede di reclamo prima di tale data, e la trattazione scritta dell’udienza di discussione risulta esser stata disposta con decreto di data 8-
2-2023.

2.2. Deve anche osservarsi, però, che la Relazione illustrativa del citato d.lgs.
correttivo ha tenuto a precisare che le modifiche apportate sono state finalizzate a risolvere, per l’appunto, le questioni sorte in ordine all’istituto della sostituzione dell’udienza di discussione della causa col deposito di note scritte anche in relazione all’interrogativo circa la compatibilità col rito del lavoro (e con le udienze che, fuori di tale rito, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un interlocuzione col giudice).

2.3. Sicché dinanzi a un tale esplicito scopo non può negarsi a tali modifiche un qualche effetto, per lo meno in chiave interpretativa, per risolvere, cioè, nell’ottica della continuità (ove possibile) i principali dubbi correlati al testo originario della norma codicistica.

  1. L’art. 127-ter cod. proc. civ. (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza), nel testo rilevante in causa, dispone che: “L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.

Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.

3.1. Il testo si lega a quello del seguente art. 128 (“Udienza pubblica”), il quale a sua volta

dispone che:

“L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni”.

  1. Una prima osservazione da fare è che dal combinato di tali norme non si ricavano dati ostativi al deposito di note scritte in sostituzione anche di un’udienza pubblica.

4.1. La precisazione assume rilevanza per la ragione che secondo l’art. 84 disp. att. cod. proc.

civ. “Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche”.

4.1. Ciò in dottrina si spiega, tradizionalmente, con la considerazione per cui nel processo

ordinario di cognizione il giudice istruttore non è deputato a decidere la causa.

Donde invece sono da considerare pubbliche tutte le udienze nelle quali la causa può essere decisa.
Specificamente tali sono tutte le udienze del processo di lavoro, giacché (art. 420 cod. proc. civ.) ogni udienza di tale processo è declinata come “udienza di
discussione della causa”, nella quale al termine dell’eventuale istruttoria “Il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 429 cod. proc. civ.).

4.2. La stessa cosa è a dirsi per l’appello.

L’art. 437 cod. proc. civ. stabilisce che “Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa.

Quando non provvede ai sensi dell’articolo 436- bis, il collegio, sentiti i difensori delle parti,

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza”.

  1. Ancora merita di essere ricordato che la previsione dell’art. 127-ter cod. proc. civ., così

come quella dell’anteriore art. 127-bis (“Udienza mediante collegamenti audiovisivi”), si inserisce in un disegno di riassetto complessivo formale e sostanziale del processo civile  impartito in forza di un esplicito criterio di delega.

5.1. La legge delega n. 206 del 2021 ha in vero specificato l’intento di “rendere i procedimenti

civili più celeri ed efficienti”. In tal modo il legislatore si è mosso in coerenza con la scelta già intrapresa durante l’emergenza pandemica a mezzo sia dell’art. 87, settimo comma, lett.
h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, sia dell’art. 221, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in I. n. 77 del 2020.

  1. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, benché precisando al già citato art. 7, primo comma, che,

“ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 2 8 febbraio 2023”, ha modificato sia l’art. 127-ter che l’art. 128 cod. proc. civ. La modifica è stata orientata al nesso con l’udienza pubblica.

6.1. La Relazione illustrativa ha chiarito le ragioni della scelta alludendo a “una
soluzione mediana che, per un verso, valorizza l’impiego virtuoso della disposizione di cui all’art. 127-ter c.p.c. tutte le volte in cui la trattazione della causa in udienza appesantisce senza una concreta utilità la singola vicenda processuale e, più in generale, la gestione delle udienze e del ruolo del giudice”, e “per altro verso” consente di giungere alla conclusione per cui “la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l’effettiva interlocuzione tra le parti e

delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un’espressa previsione di legge ( a r t . 117, 185 e 185-bis) – alla formazione del libero convincimento dell’organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite”, costituendo infine la possibilità del giudice di “disporre in ogni momento la presenza personale delle parti (..) una delle principali espressioni del potere generale del giudice di direzione del processo, previsto in via generale dall’articolo 175 del Codice di procedura civile”.

6.2. Con questo scopo li d.lgs. correttivo ha apportato due modifiche nel testo dell’art. 127ter:

(i) quanto al provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza, il testo è stato integrato con la regola per cui “nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica”;

(ii) quanto alla equiparazione a tutti gli effetti del giorno di scadenza del
termine assegnato per il deposito delle note con quello di udienza, li testo è stato integrato nel senso che “il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.

6.3. Il d.lgs. è poi intervenuto sul testo dell’art. 128 inserendo un inciso di chiusura, per cui “il giudice può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi
dell’articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga”.

Inciso – codesto – di una certa qual rilevanza pratica, perché invece nell’art. 127-ter cod. proc. civ., e al contrario di quanto stabilito nell’art. 127-bis per l’ipotesi dell’udienza a distanza, l’opposizione di una sola parte non è sufficiente per obbligare li giudice a tenere l’udienza.

Nell’art. 127-ter è richiesto che l’istanza impediente, che cioè obblighi li giudice a disporre “in conformità” all’opposizione, sia proposta da tutte le parti (costituite) “congiuntamente”, mentre nell’ipotesi di opposizione di una sola parte resta affidata alla discrezionalità del giudice l’assunzione di una decisione nell’ un senso o nell’altro.

  1. Il dato che nel complesso si desume sia dal testo originario dell’art. 127- ter (qui rilevante),

sia dalle modifiche appena menzionate (per i procedimenti instaurati dopo il 28-2-2023), converge  verso l’inesistenza, come detto, e in linea di principio, di ostacoli frapposti alla sostituzione dell’udienza col deposito di note scritte nel caso in cui l’udienza in questione sia disciplinata, in sé, come udienza pubblica.

  1. Per il processo del lavoro, tuttavia, una lettura rigorosa del combinato disposto degli

artt.420,429 e 128 cod. proc. civ. potrebbe indurre, secondo un’opinione, a conclusione diversa.

8.1. In particolare due ragioni, entrambe di ordine pratico-concettuale, sarebbero in contrasto con l’estensione del modulo sostitutivo:

(i) la sostituzione ex art.127-ter dell’udienza di discussione col deposito di note scritte mal si concilierebbe con la previsione circa la necessaria lettura del dispositivo in udienza;

(ii) l’art. 127-ter, nello stabilire che l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte

 “contenenti le sole istanze e conclusioni”, mal si concilierebbe col fine di sostituzione dell’udienza di discussione orale, nella quale – appunto – subito dopo la discussione orale (art. 429 cod. proc. civ.) è pronunciata la sentenza (previa lettura del dispositivo anche nel giudizio d’appello, art. 437 cod. proc. civ.); cosa che implica, si dice, che nella causa di lavoro le parti debbano poter esporre direttamente al giudice le proprie ragioni e argomentazioni al di là della enunciazione di semplici conclusioni e istanze.

  1. Nella prospettiva nella quale si compendia il criterio essenziale di oralità e immediatezza

del rito, l’ordinanza interlocutoria ha evidenziato, per l’appunto, le contrastanti opzioni affermatesi in dottrina.

9.1. Tali opzioni variano dalla tesi favorevole all’applicazione generalizzata dell’art. 127-ter

al processo del lavoro, fondata su elementi di carattere sistematico- razionale tali da rendere il processo più efficiente a seconda del suo specifico oggetto, anche alla luce del divenire della procedura secondo un criterio di effettività, alla tesi contraria.

9.2. Quest’ultima si basa sulla evidenziazione degli elementi di contraddittorietà del testo a

fronte delle peculiarità del rito del lavoro; un rito in cui la presenza personale delle parti e dei loro difensori è prevista come essenziale fin dall’inizio del processo per la conseguente possibilità di un’interlocuzione diretta tra loro e con il giudice quale strumento necessario (secondo l’ottica del legislatore della riforma del 1973) alla realizzazione dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione, idoneo a pervenire nella maniera più spedita possibile alla definizione di controversie aventi a oggetto diritti e interessi di rilievo costituzionale.

  1. Una doverosa puntualizzazione deve essere fatta, peraltro, a proposito del versante costituzionale, e anche del profilo della lettura del dispositivo in udienza.

10.1. Il versante costituzionale non depone per una soluzione necessitata di inammissibilità della sostituzione dell’udienza pubblica di discussione.

10.2. In più occasioni in vero la Corte costituzionale, anche in rapporto all’art. 6 della
Cedu, ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell’udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022).
La forma di trattazione orale può essere così surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere”, lo consenta.

10.3. L’unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di
parità” (così Corte cost. n. 263 del 2017, da cui i virgolettati).

10.4. A sua volta li problema della  del dispositivo non è decisivo essendo stato già superato

dalla tendenza del legislatore verso la cameralizzazione del procedimento in periodo pandemico.

10.5. La trattazione camerale scritta non deroga all’essenzialità del deposito del
dispositivo (e della sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell’art. 429 cod.

proc. civ., ciò essendo ora garantito dalla pubblicazione automatica. Il che depotenzia l’argomento contrario, anche a prescindere da quanto questa Corte ha già affermato (v. Cass. Sez. Ln. 17587-24) a proposito della insussistenza di qualunque nullità derivante dal mancato deposito e dalla mancata comunicazione alle parti.

10.6. E del resto nel cd. rito Fornero (di cui alla l. n. 92 del 2012) è stata esclusa la necessità della lettura del dispositivo in udienza, dovendo la sentenza, completa di motivazione, essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione (cfr. Cass. Sez. L n. 20749-18; Cass. Sez. L n. 5649-22, nonché, quanto alla normativa emergenziale, Cass. Sez. Ln. 13176- 24).

  1. Nella giurisprudenza della Corte di cassazione la divaricazione di
    orientamenti propria della dottrina non si è registrata.

11.1. La posizione assunta dalla Cassazione in ordine alla possibile estensione dell’art. 127-ter al rito lavoristico è parsa alquanto univoca.

Tale posizione è stata anticipata a proposito della legislazione emergenziale:

(a) mercé il principio per cui in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare l’art. 83, comma

7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla I. n. 27 del 2020, li deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. Sez. .L n. 32358-23);

(b) mercé il principio per cui la norma emergenziale di cui all’art. 221, comma 4, del d.. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, che si applica a tutte le udienze civili, ivi comprese le controversie di lavoro assoggettate al rito cd. Fornero, non introduce un nuovo modello decisorio nel momento in cui si limita a sostituire l’udienza in presenza con l’udienza cartolare (Cass. Sez. L n. 13176-24, cit.).

11.2. La Corte è stata indotta ad affermare la legittimità del ricorso a tale strumento di

trattazione e definizione nel circoscritto periodo pandemico (Cass. Sez. Ln. 35109-22) per la non esclusa possibilità, quanto al rito del lavoro, di consentire che le note di trattazione scritta al posto dell’udienza di discussione della causa si estendano anche alle attività assertive e argomentative, così da assicurare la funzione di effettivo svolgimento dell’udienza (Cass. Sez. Ln. 15999-22).

11.3. Ciò ha condotto a dire che, per la disciplina della fase propriamente decisoria del

giudizio, nessuna incompatibilità in concreto resta predicabile (V. Cass. Sez. L n. 32358-23), stante poi la equivalenza del deposito telematico del dispositivo della sentenza alla lettura in udienza.

11.4. Un problema si è delineato, semmai, a proposito dell’onere di tempestivo deposito del

provvedimento completo di motivazione, avendo un indirizzo opinato che non è affetta da nullità la sentenza, completa di motivazione, depositata oltre il termine di dieci giorni dalla data dell’udienza di discussione e senza aver provveduto al deposito telematico del dispositivo (appunto Cass. Sez. L n. 13176-24), a fronte invece di altro indirizzo che ha ritenuto il contrario: vale a dire che nel caso in cui l’udienza pubblica di discussione sia stata sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con I. n. 27 del 2020, l’omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell’udienza equivale alla sua mancata lettura e determina la nullità della sentenza (Cass. Sez. 3 n. 15993-24).

Ma è il problema è parso( e appare) recessivo, perché il secondo dei menzionati indirizzi può

ben considerarsi minoritario.

11.5. E del resto non può essere validato neppure in linea teorica, non essendo coerente con

la considerazione di fondo secondo cui, anche nel rito del lavoro, il legislatore durante l’emergenza pandemica ha adottato in via generale lo schema camerale per la trattazione dei processi civili: uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con
provvedimento da adottare fuori dall’udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. Ln. 13176-24);

tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l’impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell’udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista del sottosistema processuale “emergenziale” e che l’annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge).

11.6. Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una

tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell’art. 127-ter cod. proc. civ.

11.7. Una tendenza da completare con la precisazione che è possibile il ricorso al modello di

sostituzione cartolare anche nel rito del lavoro salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta.

Difatti, quando l’iter processuale richiede un chiarimento in base alla situazione concreta, il momento di confronto dialogico tra le parti e il giudice deve essere recuperato – si è detto – in funzione del principio del contraddittorio (v. Cass. Sez. Ln. 15311-23, Cass. Sez. 3 n. 19984-23).

  1. La linea interpretativa che direttamente correla la dialettica tra le parti e il confronto

dialogico tra queste e il giudice al contraddittorio e al diritto di difesa – di cui il primo costituisce predicato assoluto (v. Cass. Sez. Un. 36596-21) – è riscontrata dalla Corte costituzionale.

12.1. È stato precisato che il contradditorio “costituisce connotato intrinseco del processo (.)

nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa” (v. di recente C. cost. n. 96-24), e che il principio – “primaria e fondamentale garanzia del giusto processo” (C. cost. n. 73-22) – presuppone e chiama in causa non solo la dialettica tra le parti, ma anche la partecipazione attiva del giudice, ferma rimanendo la discrezionalità legislativa in ordine alla eventuale differenziazione di tutela con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare (cfr. ancora C. cost. n. 73-22, nonché C. cost. n. 93-22).

12.2. In una prospettiva coerente può considerarsi affinato l’orientamento processuale

lavoristico al quale si è fatto cenno.

In caso di udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter cod. proc. civ., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal quarto comma, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, senza che occorra allegazione e la prova di alcun concreto e ulteriore pregiudizio cagionato dalla stessa (cfr. Casso sez. L. n.17717-24).

In egual direzione si colloca il fronte della legislazione emergenziale.

12.3. In generale la deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per li deposito delle note scritte in sostituzione dell’udienza ai sensi dell’art. 221, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla I. n. 77 del 2020, è stata ritenuta determinativa della nullità della stessa anche se li giudizio di appello si sia concluso con ordinanza di inammissibilità ex art. 348- ter cod. proc. civ., atteso che li principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti del provvedimento conclusivo del procedimento (Cass. Sez. 3 n. 34421-24).

  1. Giova menzionare infine un ulteriore indirizzo giurisprudenziale, questa volta della Prima

sezione civile della Corte.

13.1. Si tratta di orientamento maturato in tema di protezione internazionale, in cui il rito applicabile alle controversie ha subito – come noto – nel tempo e fino al terminale d.l. n. 145 del 2024, reiterate modifiche processuali:

(i) dall’iniziale regolamentazione in forma camerale (art. 35 d.lgs. 25/2008 attuativo della direttiva 2005/85-CE, c.d. “Direttiva procedure” ), con possibilità di reclamo dinanzi alla corte d’appello,

(ii) alla successiva regolamentazione con rito sommario di cognizione (art. 19 del d.lgs.

150/2011), con doppio grado di merito,

(iii) al ritorno al rito camerale giusta l’art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, ma in unico grado di merito.

13.2. In un simile contesto la Prima sezione ha essa pure sottolineato che nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale è applicabile, in linea di principio, l’art. 127-ter cod. proc. civ., ma in quanto compatibile con il procedimento di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ.; e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell’udienza di comparizione con il deposito di note scritte e i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all’incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l’estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l’esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della

trattazione, salvo che, ni tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione (Cass. Sez. 1 n. 31849-24, e v. pure Cass. Sez. 1 n. 371-25).

  1. Il riferimento a tale indirizzo è adeguato a dimostrare che la Corte è stata fin qui attenta,

nelle varie materie, ad armonizzare l’esegesi della norma ai diversi livelli degli interessi in gioco e alla struttura dei singoli procedimenti. Entro i limiti del testo normativo il livello degli interessi ha costituito una guida per interpretare anche la struttura del procedimento in coerenza col fine di tutela perseguito.

14.1. Nel processo del lavoro una necessità del genere ha indotto a adeguare l’art. 127-tercod.

proc. civ. al diritto delle parti di partecipare all’udienza; diritto che la Corte ha ritenuto non suscettibile di compromissione salvo che non sia certo intendimento delle parti di non volerlo esercitare.

14.2. Il rilievo è stato supportato dalla considerazione per cui il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell’articolo 127-ter, nella fictio imposta dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all’udienza; ma se in tali note manchino espresse “istanze e conclusioni” il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l’udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è certo l’intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del quarto comma di detto articolo (Cass. Sez. .L n. 23565-24).

  1. Quanto fin qui osservato rappresenta la base necessaria ad affrontare il cuore del problema posto dall’ordinanza interlocutoria in relazione al primo motivo del ricorso per cassazione.

15.1. Deducendo la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 Cedu, 101, 128, 180, 420, 429 e 437 cod. proc. civ., la ricorrente assume che la sentenza sarebbe stata emessa a seguito di un procedimento viziato da nullità, per essere stata l’udienza di discussione sostituita dalla trattazione scritta, incompatibile con i principi di oralità, immediatezza e concentrazione del rito del lavoro.

  1. C’è poi un altro problema sequenziale, questa volta prospettato nel secondo motivo di ricorso.
    Il problema attiene alle modalità della trattazione, giacché la ricorrente ha pure lamentato, nel secondo motivo, che la sentenza sarebbe comunque nulla per violazione o falsa applicazione degli artt. 348, 437, 181, 171-ter e 101 cod. proc. civ., avendo la corte d’appello disposto che li deposito di sintetiche note scritte avvenisse “telematicamente entro le ore 9:30 del 09.03.2023 (termine perentorio)”.

Sicché la corte del merito avrebbe pronunciato la sentenza nonostante che fosse mancato il deposito delle dette note da parte del reclamante.

Il mancato deposito delle note scritte in luogo della discussione orale entro il termine perentorio stabilito equivarrebbe a mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione; e tale fattispecie avrebbe dovuto comportare la necessità della corte di fissare nuova udienza, senza possibilità, altrimenti, di decidere la causa.

  1. Le Sezioni Unite intendono dare riscontro a entrambi i profili, considerandoli separatamente.
  2. In ordine al primo, va affermato che l’art. 127-ter cod. proc. civ., nel testo rilevante in

causa, non è incompatibile in linea di principio con le peculiarità del processo del lavoro.

18.1. Nel processo del lavoro l’art. 420 cod. proc. civ. prefigura un’unica udienza, culminante nella decisione della causa. L’impedimento è contemplato solo per il caso dell’istruttoria.

E tuttavia non si può prescindere da un’analisi realistica del modello processuale di riferimento così come si presenta all’attualità.

18.2. Il dato esperienziale oggi contraddice – o comunque circoscrive – la concezione generale

a cui è informato il processo lavoristico quale processo destinato a una soluzione immediata, possibilmente in unico contesto di udienza, della vicenda processuale. Ove anche ciò valga – e non sempre – per l’udienza di trattazione in appello (art. 437 cod. proc. civ.), nella quale dopo la discussione orale, li collegio, sentiti i difensori, pronuncia direttamente la sentenza dando lettura del dispositivo, è un dato di comune esperienza che tanto non accade, normalmente, per il giudizio di primo grado.

18.3. Ed è ovvio che la soluzione generale del tema, relativamente ai livelli di compatibilità dell’art. 127-ter cod. proc. civ., non può essere differenziata a seconda del grado.

18.4. Come sottolineato in occasione del d.lgs. correttivo del 2024, dunque, l’esperienza dimostra che, a dispetto del testo degli artt. 420 e 429 cod. proc. civ. (entrambi potenzialmente rilevanti anche in appello, per il tramite del rinvio operato dall’art. 437 all’art. 429 stesso codice), l’udienza di discussione, nella causa di lavoro, non condensa affatto in un unico momento l’intera vicenda processuale, precipitato dei principi di immediatezza e concentrazione.

18.5. Finisce per disarticolarsi, invece, in fasi distinte e delineate, naturale conseguenza della complessità dei casi concreti: per il primo grado, una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione e si mettono a punto le difese delle parti, una fase istruttoria e una fase decisoria; per l’appello, una fase destinata alla relazione del giudice incaricato e altre fasi eventuali destinate alle prove, seppur nei limiti indicati dall’indispensabilità di cui all’art. 437, secondo e terzo comma.

A tali fasi possono essere destinate, e soprattutto in primo grado sono normalmente destinate, più udienze.

18.6. Ne segue che difetterebbe di attualità affermare, oggi, in semplice nome dei citati canoni di immediatezza e concentrazione, una radicale inconciliabilità col rito del lavoro di ciò che in generale è possibile fare in ogni processo, ai sensi dell’art. 127-ter cod. proc. civ.

18.7. Resta il principio di oralità.

Ma per quante ragioni abbia l’oralità nel rito del lavoro non può dirsi che in sé l’art. 127-ter cod.

proc. civ. ne implichi l’abrogazione.

18.8. L’art. 127-ter cod. proc. civ. si presta a un’esegesi conservativa, che cioè comporti non

l’abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale, per le connotazioni  specifiche della controversia, e a determinate  condizioni, possa in effetti tollerarsi una deroga parziale dell’oralità in condivisione con le parti.

18.8.1. Condivisione che può essere implicitamente ricavata dalla loro non opposizione.

18.8.2. Del resto, una affermazione di radicale inconciliabilità è contraddetta proprio dalla legislazione emergenziale.

18.8.3. Codesta ha garantito la continuità del diritto di azione in periodo pandemico anche nelle controversie lavoristiche, nel senso che ha permesso, con l’accorgimento della cartolarizzazione dell’udienza, di celebrare i processi secondo la forma (unica) idonea a preservare il rischio dei contagi.

E’ alquanto ovvio che altrimenti nessun processo di lavoro si sarebbe potuto svolgere in minima sicurezza.

18.8.4. Quella a suo tempo scelta dal legislatore è una tecnica di difesa scritte sufficiente a dimostrare che nessuna inconciliabilità è stata registrata in relazione al tipo di processo.

18.8.5. Se il modello processuale fosse stato ritenuto in nuce discordante a un livello
generale di inaccettabilità, vano sarebbe stato il disegno predisposto dal legislatore in periodo pandemico, e vano sarebbe – oggi – giustificarne le deroghe in ragione della specialità e del limitato arco temporale di riferimento. La matrice originaria della norma codicistica si rinviene in quel disegno, sicché – salvo cadere in contraddizione- la soluzione del problema non può risultarne
scollegata.

18.8.6. Quella stessa matrice consente di trarre il senso generale del disposto normativo come introdotto nel 2022 e riformulato in sede di correttivo: l’oralità, la cui deroga è stata imposta nel frangente dell’emergenza dal bilanciamento di interessi e dalla preminenza accordata alla necessità di
tutelare la salute pubblica, una volta superato il contesto emergenziale è oggetto di una valutazione di indefettibilità le volte in cui le parti così ritengano; ma se nessuna parte manifesti una determinazione contraria, la questione del se derogare o meno al canone di oralità resta oggetto di una valutazione di opportunità; la quale- come consueto – è rimessa al giudice.

  1. E allora sostituire l’udienza di discussione (per quanto pubblica) col deposito di note scritte può conciliarsi con la disciplina della fase decisoria (lo specifico segmento decisorio) nella quale l’udienza nel rito del lavoro viene ad articolarsi. A patto di adattare la norma coordinandola con i caratteri delle disposizioni processuali lavoristiche, nei limiti consentiti dall’esegesi.

19.1. Soccorre in questa prospettiva la teoria generale dell’interpretazione dei testi.
Nella teoria dell’interpretazione, e ancor più in generale nella linguistica e nella
filosofia del linguaggio, ogni enunciato ascrivibile al discorso precettivo (semplice o complesso che sia) va inteso non in forma statica (la mera struttura sintattica della disposizione), ma nel dinamismo proprio del cd. computo linguistico.

19.2. In pratica, a una norma va attribuito il significato che tenga conto sia del connotato linguistico in cui essa si esprime, sia del connotato strutturale d’insieme costituito dal macrotesto nel quale essa si inserisce, sia anche degli elementi strutturali intrinseci alle previsioni più direttamente

coinvolte e ritagliate secondo criteri di pertinenza.

19.3. Un simile criterio ermeneutico presuppone poi di considerare, Quanto ape 3010612025 processo del lavoro, il tessuto generale, e in particolare il fine specifico della discussione orale (artt.

420 e 429 cod. proc. civ.).

19.4. Se ne desume che anche a fronte dell’art. 127-ter l’udienza di discussione non può essere sostituita integralmente a discrezione del giudice, perché in essa si esprime la connotazione dell’oralità che – tipica del processo del lavoro – è misura cardine dei diritti delle parti.

19.5. Può esserlo, invece, non l’udienza in sé, ma l’udienza considerata in rapporto
alla fase, e cioè in rapporto al segmento processuale decisorio, ove così ritengano le parti e sulla base di una valutazione di convenienza rimessa al giudice; e dunque- al contrario- non può esserlo neppure in rapporto a tale segmento, e neppure su base di convenienza, ove anche una sola delle parti dichiari di opporsi in vista del pieno dispiegarsi del suo diritto di difesa.

  1. Nel concreto, la cifra di tale ambito di compatibilità può esser tratta dalle precisazioni fatte dal d.lgs. correttivo.

20.1. È consentito valutare le disposizioni del correttivo in una linea di continuità, secondo l’ottica alla quale queste Sezioni Unite, in altre materie, hanno ritenuto di associare il legittimo utilizzo di norme sopravvenute quale dato comparativo funzionale a dirimere dubbi esistenti a proposito di quelle anteriori (può rinviarsi alle molteplici decisioni assunte nella materia della crisi d’impresa, nel raffronto tra le norme del codice della crisi e dell’insolvenza e le norme della legge fallimentare: v. Cass. Sez. Un. 12476-20, Cass. Sez. U n. 2061-21, Cass. Sez. n. 8504-21, Cass. Sez. Un. 42093-21, Cass. Sez. Un. 8557-23, Cass. Sez. Un. 7337-24).

20.2. La formulazione del d.lgs. correttivo ha avuto lo scopo di chiarire il modo di operare del meccanismo di sostituzione dell’udienza col deposito di note.

20.3. La Relazione illustrativa ha esplicitamente sottolineato l’intento di saldatura
con la formulazione precedente, nel senso che di quella formulazione le nuove disposizioni hanno inteso costituire “per lo più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore intellegibilità e chiarezza”.

20.4. Sebbene direttamente applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28-2-2023, la manipolazione del testo non può non essere vista in un’angolazione di continuità con la precedente disciplina dettata dal medesimo art. 127-ter, non essendovi alcun elemento sistematico che induca a ritenere che il legislatore abbia optato per un mutamento radicale di regime a fronte del precedente più generico.

20.5. E anzi dovendosi presumere, ni difetto di precise diverse ihdiCa2ionione 304082/025 ermeneutiche, e tenuto conto di quelle offerte nella Relazione illustrativa, che
il legislatore medesimo, essendo intervenuto modificando un testo con formulazione non dissonante, si sia mosso per successivo affinamento e successiva integrazione, piuttosto che in un’ottica di discontinuità.

  1. Ne segue che le previsioni del d.lgs. correttivo finiscono col
    rappresentare un utile sostrato, così da indurre le Sezioni Unite ad affermare il seguente principio:

con riferimento all’art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle
modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma goveri la sola fase processuale propriamente decisoria; (ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte; (ii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa
.

 

 

 

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