Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 aprile 2025, n. 15810
PRINCIPIO DI DIRITTO
La lesività non deve valutarsi, dunque, con esclusivo riferimento a singoli elementi della pubblicazione, quali il titolo o le immagini, ma è da ravvisarsi nel contenuto che si evince complessivamente da tutti gli elementi della pubblicazione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso è fondato;
- […]. […], i motivi di ricorso devono essere esaminati non solo nell’ottica dell’evidenza della prova di innocenza. Essendo stato, infatti, l’imputato condannato anche agli effetti civili deve trovare applicazione il consolidato principio per cui all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, […]);
- Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1. Non può essere condiviso il percorso argomentativo compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, servendosi del criterio del lettore “frettoloso”, è giunta ad affermare la responsabilità penale dell’imputato ex.art 57c.p. per omesso controllo, in qualità di direttore responsabile, in relazione al ritenuto carattere diffamatorio del titolo e del sottotitolo;
3.2. Il giudizio compiuto dalla Corte è infatti parametrato all’ipotesi del lettore che,prescindendo dal contenuto dell’articolo, potrebbe porre la propria attenzione esclusivamente sul titolo e sul sottotitolo;
3.3 Di contro, in linea con un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ciò che effettivamente rileva è la percezione che il lettore, ancorché non particolarmente attento, possa avere del contenuto complessivo della pubblicazione;
3.4. La lesività non deve valutarsi, dunque, con esclusivo riferimento a singoli elementi della pubblicazione, quali il titolo o le immagini, ma è da ravvisarsi nel contenuto che si evince complessivamente da tutti gli elementi della pubblicazione (ex multis Sez. 5, n. 10967 del 14/11/2019, dep. 2020, […]);
3.5. Alla luce di tale principio, il fatto contestato non costituisce reato, atteso che nella redazione del titolo e del sottotitolo non sono ravvisabili elementi esorbitanti il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, rappresentano con assoluta continenza delle espressioni verbali quanto argomentato all’interno dell’articolo, nella misura in cui si limitano a sottolineare il nucleo centrale del contenuto dello stesso, utilizzando espressioni quali “Augusta, tutti i favori di B.B. agli amici” e “Le delibere del commissario dell’Autorità Portuale per favorire le società con le quali aveva lavorato. Su alcune, contestate dalla commissione interna, i magistrati di Siracusa hanno acceso i riflettori”;
3.6. Il significato letterale, dunque, non è tale da fuorviare l’attenzione del lettore medio rispetto al contenuto dell’articolo, il quale, come accertato dalla stessa sentenza impugnata, ha fondatamente esposto la situazione di conflitto d’interessi in cui si era trovata la persona offesa esposta nell’articolo e che è stata al più enfatizzata nella loro inevitabile sintesi dal titolo e dal sottotitolo.;
3.7. E già la Corte territoriale ha sostanzialmente e condivisibilmente riconosciuto che il suddetto articolo non eccedesse i limiti della menzionata esimente, riconoscendo la verità dei fatti narrati;
- In accoglimento del primo motivo, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, rimanendo conseguentemente assorbito il secondo motivo di ricorso.