• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Penale

*Famiglia – Beni dell’ex compagno lasciati nella casa assegnata, tentativo di vendita e appropriazione indebita

by Rosanna Andreozzi - Avvocato
9 Gennaio 2025
in Diritto Penale
0
Share on FacebookShare on Twitter

Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 20 dicembre 2024 n. 47057

PRINCIPIO DI DIRITTO

Il possesso di beni mobili condivisi in ambito coniugale non si trasforma automaticamente in appropriazione indebita fino a quando non si manifesta un’intenzione chiara e inequivocabile di non restituzione, caratterizzata da atti concreti di spossessamento o alienazione, successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

  1. Non è contestata dalla ricorrente la proprietà, in capo alla parte civile B.B., dei beni che formano oggetto del reato.

La sentenza alla quale si fa riferimento nel ricorso e che è ad esso allegata, è di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed attesta che l’imputata ed il B.B. divorziarono nel 2015.

  1. Da quel provvedimento risulta che neanche nel giudizio civile si era mai fatta questione in ordine alla proprietà dei beni mobili, pacificamente riconducibili alla persona offesa ma il cui possesso, all’esito del giudizio civile, era stato attribuito alla ricorrente in quanto si trattava di oggetti facenti parte della casa coniugale a lei in un primo momento assegnata.

Emerge, altresì, dalla lettura di quella stessa sentenza, sollecitata dal ricorso, che la persona offesa non aveva mai rivolto alla ricorrente una espressa e specifica diffida alla restituzione dei beni in discorso, venendo rigettata dal Tribunale civile di Ragusa la domanda restitutoria, tenuto conto della sua genericità e del fatto che i beni erano a corredo della casa coniugale.

Ne consegue che, come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, la linea difensiva adottata dalla ricorrente durante il corso del giudizio civile ed al suo interno, non aveva avuto lo scopo di appropriarsi di cose di proprietà altrui, bensì di mantenerne il possesso in attesa dell’esito del giudizio, comportamento fino a quel momento penalmente irrilevante che, in quanto tale, non poteva generare alcuna velleità di punizione in capo alla parte civile da veicolare attraverso una querela.

Al contrario, dopo due anni dal divorzio, nell’estate del 2017 – in significativa concomitanza con un provvedimento del Tribunale civile, emesso il 6 luglio 2017, che, modificando le precedenti statuizioni, aveva assegnato la casa coniugale alla parte civile, […] – la ricorrente aveva compiuto il primo e decisivo atto di appropriazione indebita dei beni mobili di proprietà dell’ex marito, asportandoli dalla casa coniugale ed affidandoli per la vendita ad un antiquario.

Di tale circostanza, la persona offesa aveva avuto contezza solo nel mese di agosto del 2017 (come ha precisato la Corte di appello), sicché la querela, sporta il 16 agosto 2017, era tempestiva.

  1. Le considerazioni che precedono assorbono le restanti questioni, anche con riferimento alla invocata applicazione dell’art. 649 cod. pen., deduzione manifestamente infondata in quanto la condotta illecita era stata posta in essere dall’imputata dopo il divorzio dal marito.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

 

Advertisement Banner
Next Post

*Puntare i piedi, dimenarsi e c.d. resistenza passiva a pubblico ufficiale

*Commercio e industria - Normativa statale, normativa regionale e riparto in tema di commercio

*Circolazione stradale – Cavalcavia, lancio di bottiglia di vetro e tentato omicidio

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

*Procedimento -Atto amministrativo -Termine per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, ragionevolezza e buon andamento della P.A.

4 Luglio 2025

*Minaccia – Estorsione – Truffa -Malefici minacciati contro la cliente per ottenere denaro, è configurabile il reato di estorsione

3 Luglio 2025

Famiglia – Filiazione – Separazione – Maltrattamenti – Coniuge separato e configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia

2 Luglio 2025

*Autorizzazioni e concessioni – Demanio e Patrimonio – Concessioni demaniali marittime, illegittimità costituzionale delle norme regionali che violano la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza

2 Luglio 2025

*Processo – Appello – Sentenze di proscioglimento e proponibilità dell’appello della parte civile

2 Luglio 2025

*Corruzione – Pubblico Ufficiale – Incaricato di pubblico servizio – Fatto commesso da uno steward allo stadio, mancanza della qualifica di incaricato di pubblico servizio e insussistenza del reato di corruzione

2 Luglio 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept