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*Obbligazioni e contratti – Ius superveniens e abbreviazione del termine di prescrizione

by Filippo Barosio - Avvocato
16 Luglio 2024
in Diritto Civile
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Cass. civ., III, ord., 05.07.2024, n. 18408

 

PRINCIPIO DIRITTO

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria è soggetto alla prescrizione quinquennale a partire dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore.

Se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo mancate al compimento della prescrizione fosse inferiore al quinquennio, continuerà ad applicarsi il previgente termine decennale.

Se dopo il 1° gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione, il creditore ne abbia interrotto il corso, a partire dall’atto interruttivo si applicherà il termine quinquennale

 

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dallo Stato a causa della tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria fino a dieci anni fa non era disciplinata da alcuna norma espressa.

Nel silenzio della legge la giurisprudenza di questa Corte si orientò a ritenere che a quel diritto dovesse applicarsi il termine di prescrizione decennale.

L’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, infatti, deve avvenire per mezzo d’una legge: ma la scelta del Parlamento di adottare o non adottare una legge, così come lo stabilire quale contenuto darle, sono atti politici. Essi sono perciò liberi nel fine ed insuscettibili di essere qualificati come “dolosi” o “colposi” (Sez. 3, Sentenza n. 4915 del 01/04/2003).

Se ne trasse la conclusione che la mancata o tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può equipararsi ad un “fatto illecito” ai sensi dell’art. 2043 c.c., e che di conseguenza l’obbligazione dello stato di risarcire il danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria andasse equiparata “all’inadempimento di un’obbligazione ex lege (di natura indennitaria), riconducibile come tale all’area della responsabilità contrattuale” (così Sez. U, Sentenza n. 9147 del 17/04/2009, la quale compose in tal guisa i precedenti contrasti giurisprudenziali, ed i cui princìpi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva: da ultimo, ex aliis, Sez. 1, Ordinanza n. 17936 del 22.6.2023).

Inquadrato il c.d. “illecito comunitario” nell’area della responsabilità contrattuale, ne discese l’applicazione, al credito vantato da quanti avessero subito danno per effetto dell’inerzia del legislatore, del termine decennale di prescrizione.

2.2. A disciplinare la materia intervenne in seguito l’art. 4, comma 43, della l. 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità per il 2012), il quale stabilì che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato”.

L’art. 4, comma 43, della l. 183/11 fu dunque una norma che abbreviò il termine di prescrizione precedentemente ritenuto applicabile.

2.3. Gli effetti di una legge che abbrevii un termine di prescrizione sono disciplinati dall’art. 252, comma primo, disp. att. c.c..

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